Corte costituzionale

Sentenza n. 81/2025

Corte cost., sent. 19 giugno 2025, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
81/2025
Data di deposito
19 giugno 2025
Data di decisione
19 maggio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 46750

Nel valutare il corretto esercizio della delega legislativa, il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla sua corretta esegesi. (Precedente: S. 96/2020 - mass. 43352).

Massima n. 46751

Il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Al di fuori di tale ipotesi, l’omissione del legislatore delegato può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile. (Precedenti: S. 223/2019 - mass. 41885; S. 304/2011 - mass. 35935; S. 149/2005 - mass. 29328; S. 8/1977 - mass. 8675; O. 283/2013 - mass. 37475).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. La scelta del legislatore delegato di non depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – come previsto dall’art. 2, comma 3, lettera b, della legge n. 67 del 2014 – non integra una violazione della delega, ma si risolve nella mancata attuazione di una sua parte, motivata nella relazione illustrativa dello schema definitivo del d.lgs. da ragioni politiche, legate al carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti. Tale scelta, inoltre, riguardando una singola fattispecie, non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, di una vasta platea di reati, pregiudicandone in radice il progetto riformatore, come affermato anche dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. (Precedente: S. 88/2024 - mass. 46097, 46098).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze