Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2025
Corte cost., sent. 19 giugno 2025, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2025
- Data di deposito
- 19 giugno 2025
- Data di decisione
- 19 maggio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 46750
Nel valutare il corretto esercizio della delega legislativa, il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante, né esprime interpretazioni autentiche della legge delega, ma costituisce pur sempre elemento che contribuisce alla sua corretta esegesi. (Precedente: S. 96/2020 - mass. 43352).
Massima n. 46751
Il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Al di fuori di tale ipotesi, l’omissione del legislatore delegato può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile. (Precedenti: S. 223/2019 - mass. 41885; S. 304/2011 - mass. 35935; S. 149/2005 - mass. 29328; S. 8/1977 - mass. 8675; O. 283/2013 - mass. 37475).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. La scelta del legislatore delegato di non depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – come previsto dall’art. 2, comma 3, lettera b, della legge n. 67 del 2014 – non integra una violazione della delega, ma si risolve nella mancata attuazione di una sua parte, motivata nella relazione illustrativa dello schema definitivo del d.lgs. da ragioni politiche, legate al carattere particolarmente sensibile degli interessi coinvolti. Tale scelta, inoltre, riguardando una singola fattispecie, non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, di una vasta platea di reati, pregiudicandone in radice il progetto riformatore, come affermato anche dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. (Precedente: S. 88/2024 - mass. 46097, 46098).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze