Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2025
Corte cost., sent. 19 giugno 2025, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2025
- Data di deposito
- 19 giugno 2025
- Data di decisione
- 21 maggio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 13, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 16 luglio 2024
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 8, comma 1, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 108, comma 9, decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023
- art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023
Massime
Massima n. 46854
Spetta esclusivamente allo Stato, nell’esercizio della sua competenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., definire sul piano legislativo il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici con essa interferenti, come quelli sottesi al raggiungimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese. Tale spettanza vale anche con riguardo a eventuali finalità di semplificazione procedimentale: le scelte operate in tale ambito implicano, come nei casi di norme regionali o provinciali introduttive di forme di c.d. “inversione procedimentale”, un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle stesse, a garanzia dell’uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44469; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 30/2016 - mass. 38728).
Massima n. 46855
Tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme, poiché la concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé (potendo differenti normative regionali creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali), a fortiori non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (Precedenti: S. 174/2024 - mass. 46403; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 187/2013 - mass. 37218-37219-37220; S. 36/2013 - mass. 36952-36955; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 184/2011 - mass. 35685-35686; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 283/2009 - mass. 34040-34041).L’attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, operata con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017, che riconosce alle Province autonome la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, non può incidere sul riparto di competenze tra lo Stato e le autonomie speciali, in quanto preserva il riferimento al rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. (Precedenti: S. 79/2023 - mass. 45569; S. 23/2022 - mass. 44499). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 22, comma 13, legge Prov. Bolzano n. 2 del 2024. La disposizione impugnata dal Governo determina il superamento dei limiti, posti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» – ex art. 8, primo comma, numero 17, statuto spec. – e contrasta con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici che, riguardando le procedure di affidamento, sono attratte nella competenza esclusiva statale, non alterabile nemmeno dall’attuazione dello statuto speciale. Né l’impugnata disposizione può ritenersi giustificata da finalità di semplificazione, la quale è riservata allo Stato per consentire un corretto bilanciamento tra concorrenza e interessi concomitanti, o produttiva di effetti pro-concorrenziali, i quali, oltre a non essere ben precisati dalla Provincia autonoma, genererebbero un contrasto con gli obiettivi statali, ove ricercati tramite regolamentazione regionale o provinciale delle procedure di aggiudicazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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