Corte costituzionale
Sentenza n. 78/2025
Corte cost., sent. 3 giugno 2025, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/2025
- Data di deposito
- 3 giugno 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-bis, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 46818
L’effettività del diritto di difesa è ingiustificatamente pregiudicata dall’apposizione di un termine breve rispetto alla necessità, per il detenuto interessato, di articolare compiutamente nel reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo giudice; ciò anche in ragione della oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore, parte integrante del diritto di difesa. (Precedenti: S. 113/2020 - mass. 43326; S. 143/2013 - mass. 37157; S. 120/2002 - mass. 26875; S. 175/1996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 30-bis, terzo comma, ordin. penit. nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di necessità è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni. La brevità del termine lede l’effettività del diritto di difesa sia in ragione della difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l’assistenza tecnica di un difensore sia per la pratica impossibilità di ottenere entro tale termine copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il rimedio al vulnus riscontrato può essere assicurato dalla disciplina del reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, che fornisce un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo ancorché non costituente l’unica soluzione costituzionalmente obbligata. Non muta, invece, il termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del PM, essendo la questione calibrata sull’esigenza di garantire il diritto di difesa del detenuto cui sia stata respinta l’istanza di permesso di necessità. Valuterà, in ogni caso, il legislatore se riconsiderare la complessiva disciplina, eventualmente ricalibrando per entrambe le parti i termini per l’impugnazione e la disciplina della sospensione dell’esecuzione del permesso nella loro pendenza, in modo che sia, comunque, consentito il pieno esplicarsi del diritto di difesa). (Precedenti: S. 37/2025 - mass. 46714; S. 31/2025 - mass. 46641; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 113/2020 - mass. 43326; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42190; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39110).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze