Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2025
Corte cost., sent. 23 maggio 2025, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2025
- Data di deposito
- 23 maggio 2025
- Data di decisione
- 8 aprile 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, bis, decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022
- legge n. 108 del 5 agosto 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 7 ottobre 2015
Massime
Massima n. 46837
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del legittimo affidamento, l’art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 68 del 2022, come conv., nella parte in cui non prevede l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 177 del 2015 per il calcolo del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar scarl, nominato ai sensi dell’art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come conv. La disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. terza, introdotta in sede di conversione, dispone che, per la determinazione del compenso dell’indicato Commissario liquidatore, il rinvio del citato art. 95 alle tabelle allegate al d.P.R. n. 177 del 2015, che disciplina il compenso degli amministratori giudiziari, deve intendersi riferibile all’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, omettendo, così, di richiamare gli artt. 3, commi 3, 4 e 6, secondo periodo, e 4. Il legittimo affidamento riposto dal Commissario liquidatore di CNV e di COMAR sul fatto che la determinazione successiva del suo compenso si avvalesse, adattandoli al caso di specie nel rispetto della clausola della buona fede oggettiva, dei criteri di cui al citato d.P.R. è irragionevolmente leso dall’omesso richiamo del comma 4 dell’art. 3; il criterio ivi previsto, infatti, è volto a compensare i risultati della diretta gestione aziendale per cui, in ragione del tipo di incarico attribuito al Commissario, che prevedeva la diretta gestione delle citate società sino alla consegna del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), è giustificato il suo legittimo affidamento sull’operatività di tale criterio. Diversamente, il Commissario non poteva legittimamente vantare un legittimo affidamento né nella pura e automatica applicazione di tutti i criteri di determinabilità del compenso di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177 del 2015 né nell’applicazione degli altri criteri esclusi dal richiamo. Sotto il primo profilo, infatti, l’art. 95, comma 18, nel rinviare la determinazione del compenso al decreto di nomina, aveva affidato a tale provvedimento l’individuazione, nell’ambito dei criteri stabiliti dal legislatore, di quelli più adatti alla figura del Commissario in esame, non potendo, pertanto, ingenerare in quest’ultimo nessun affidamento nell’automatica applicazione di tutti i criteri previsti dagli artt. 3 e 4. Allo stesso modo, nemmeno l’omesso rimando agli artt. 4 e 3, commi 6, secondo periodo, e 3, determina un’irragionevole lesione del legittimo affidamento del Commissario sull’applicazione dei criteri, rispettivamente, previsti: il primo stabilisce, infatti, un aumento o una riduzione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria – mentre la determinazione del compenso, nel caso di specie, spetta a un decreto del MIT – ed è, in ogni caso, escluso che possa ingenerare affidamento una disposizione che prevede criteri facoltativi e suscettibili di operare in direzioni opposte; il secondo prevede una maggiorazione del compenso in funzione della complessità delle gestioni che risultano non prevalenti ma, anche in questo caso, si tratta di criterio non necessario e inidoneo a ingenerare un affidamento, così come l’ultimo che riguarda un’attività propria dell’amministratore giudiziario. (Precedente: S. 8/2023).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui non prevede l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14) per il calcolo del compenso del Commissario nominato ai sensi dell'art. 95, comma 18, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze