Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2025

Corte cost., sent. 22 maggio 2025, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2025
Data di deposito
22 maggio 2025
Data di decisione
10 marzo 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 40 del 19 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 46862

L’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità nell’ordinamento, specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei suoi diritti, anche nei confronti di chi, facendo accesso alla PMA, si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44632; S. 272/2017 - mass. 41150; S. 31/2012 - mass. 36092).Con l’affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la relazione tra genitore e minore ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla volontà che porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto. Tale responsabilità e gli obblighi a essa correlati si giustificano alla luce della riconducibilità della nuova vita alla volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale; volontà che, nel caso della procreazione diversa da quella naturale, si svela e si esprime attraverso il consenso prestato al ricorso alle tecniche di PMA. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45737; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 127/2020; S. 237/2019).

Massima n. 46863

Il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale tramite ricorso alla PMA non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato in quanto l’orientamento sessuale non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali, né incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale, perché va esclusa un’inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omossessuale.La scelta del legislatore di precludere alle coppie omosessuali l’accesso alle tecniche procreative non eccede il margine di discrezionalità consentito. (Precedente: S. 221/2019 - mass. 41565).

Massima n. 46864

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dal Tribunale di Lucca, sez. civile, lede il migliore interesse del minore, collegato ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, il cui nucleo si evince dal combinato disposto dell’art. 147 cod. civ., e dell’art. 30, primo comma, Cost., e che consiste nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi. Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è perciò sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea. La progressiva emersione della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo è tale che nel nostro ordinamento l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità. In parallelo, si è venuta delineando l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013. In questo contesto, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato. La centralità dell’interesse del minore – che consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e la madre intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche PMA – raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale; riconoscimento che opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. È bensì vero che rispetto alla disciplina sussistente al momento del riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, è intervenuta una significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell’adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità. E, però, il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell’adozione c.d. non legittimante negli ultimi anni non comporta un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato, dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, l’acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all’iniziativa dell’aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l’eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. L’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – nel rispetto della lex loci – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore. E se è vero che l’interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, potendo essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango, non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita. Sotto tale profilo, infatti, la situazione in esame si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla c.d. maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna. (Precedenti: S. 55/2025 - mass. 46677; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021- mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 239/2014 - mass. 38138; S. 11/1981 - mass. 10022).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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