Corte costituzionale
Sentenza n. 65/2025
Corte cost., sent. 16 maggio 2025, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/2025
- Data di deposito
- 16 maggio 2025
- Data di decisione
- 8 aprile 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge della Regione Puglia n. 24 del 30 maggio 2024
- art. 12, comma 8, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 46816
Le strutture private, attraverso l’accreditamento istituzionale, entrano a far parte del sistema sanitario pubblico, senza che si produca una loro equiparazione a quelle pubbliche, poiché non sussiste «omologia», stante la evidente diversità delle situazioni delle strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN. L’accreditamento, infatti, pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare le suddette prestazioni, che giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro. (Precedenti: S. 195/2021 - mass. 44306; S. 94/2009 - mass. 33286).
Massima n. 46817
Al legislatore regionale non è precluso, nell’esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente «tutela della salute», discostarsi, anche per le strutture private accreditate, oltre che per quelle private autorizzate, dal limite di età per i vertici delle strutture sanitarie stabilito dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non integra un principio fondamentale della materia. (Precedente: S. 195/2021 - mass. 44305).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 1, della legge reg. Puglia n. 24 del 2024, che sostituisce il comma 8 dell’art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella parte in cui prevede che alle strutture private accreditate con il SSR e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale limite di età non costituisce un principio fondamentale della materia della tutela della salute con riguardo alle strutture private e non è applicabile nemmeno a quelle private accreditate, che godono di una spiccata autonomia gestionale, instaurano un rapporto di lavoro privato con il personale medico e dispongono di responsabili sanitari per i quali la regione non deve necessariamente richiedere, oltre ai requisiti di professionalità, un’età inferiore ai settanta anni. Il legislatore regionale non è nemmeno tenuto ad allinearsi alla deroga a tale limite prevista, in via transitoria, dall’art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nell’introdurre il comma 164-bis all’art. 1 della legge n. 213 del 2023, fa esclusivo riferimento alle aziende del SSN e ai relativi dirigenti medici e sanitari – e che non esprime, allo stesso modo, un principio fondamentale della materia. Va rilevato, in ogni caso, la ripetuta serie di deroghe al limite di età introdotta dalla legislazione statale a partire dal 2020, che mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico e, dall’altro lato, che il limite di età attualmente previsto, a distanza di molti anni, dato l’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico). (Precedente: S. 112/2023; S. 113/2022; S. 36/2022).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, recante «XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)», promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze