Corte costituzionale

Sentenza n. 64/2025

Corte cost., sent. 15 maggio 2025, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/2025
Data di deposito
15 maggio 2025
Data di decisione
9 aprile 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 16 del 11 novembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46865

L’ammissibilità dell’impugnazione, in termini di tempestività e di sussistenza dell’interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate; l’acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, la cui eventuale illegittimità costituzionale, del resto, ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale.

Massima n. 46866

Una volta scelta la forma di governo regionale predisposta dalla Costituzione, le regioni ordinarie non possono incidere sui suoi tratti fondamentali. L’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione, in particolare, non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali, perché in questo modo si attribuirebbe ai Consigli regionali il potere di impedirne l’operatività, anche per lunghi periodi di tempo. (Precedenti: S. 203/2023 - mass. 45847; S. 12/2006 - mass. 30083; S. 2/2004 - mass. 28201; S. 304/2002 - mass. 27205).La previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche, la cui peculiare ed essenziale finalità è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso alle cariche elettive. In particolare, il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza. (Precedente: S. 173/2019 - mass. 41178).Anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale, laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la natura dei principi medesimi; ciò in ragione della loro vocazione finalistica ad assicurare un’esigenza (non di omogeneità ma) di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale, come può accadere in presenza di una scelta di fondo operata dal legislatore statale. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46553; S. 184/2023 - mass. 45932; S. 128/2023 - mass. 45666; S. 118/2023 - mass. 45649; S. 114/2023 - mass.45615; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 189/2022 - mass. 45038; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 24/2022 - mass. 44544; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 145/2021 - mass. 44014; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 67/2016 - mass. 38800; S. 38/2016 - mass. 38744; S. 44/2014 - mass. 37744; S. 59/2006 - mass. 30189).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 122, primo comma, Cost., in relazione all’art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 165 del 2004, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 16 del 2024, limitatamente alle parole «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». La disposizione impugnata dal Governo, sancendo il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale, ne limita la portata escludendo dal computo il mandato in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. In tal modo, è violato il parametro interposto, che rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi, considerato un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da ponderato contraltare. Il legislatore statale, nell’esercizio della competenza concorrente, ha cioè dettato un principio che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarvisi nell’esercizio della loro funzione legislativa. Al contempo, però, il legislatore nazionale ha espressamente inteso ancorare l’applicazione del principio all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale «sulla base della normativa regionale adottata in materia». Si tratta di un rinvio che si riferisce in termini ampi e generali alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e che quindi si estende dal sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi, alla regolamentazione del procedimento elettorale, sino a ricomprendere la disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Si è così realizzato un compromesso tra due esigenze contrapposte: quella di assicurare un certo grado di autonomia regionale e quella di imporre alle regioni ordinarie di applicare il principio in esame. Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009, cosicché la disposizione impugnata, che dopo vari anni ha introdotto una specifica deroga, contrasta con il ricordato principio fondamentale. Né può sostenersi che il divieto del terzo mandato consecutivo possa qualificarsi come causa di incandidabilità, e in quanto tale attenga alla forma di governo rimessa all’autonomia statutaria, perché nel caso di specie la nozione di ineleggibilità ricomprende anche la situazione di quei Presidenti di Giunta regionale eletti direttamente che abbiano svolto due mandati consecutivi, essendo le cause di ineleggibilità funzionali a garantire la parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà di voto, evitando che quest’ultima venga condizionata da captatio benevolentiae o metus publicae potestatis). (Precedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 217/2006 - mass. 30462; S. 379/2004 - mass. 28906; S. 378/2004 - mass. 28901).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165», limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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