Corte costituzionale

Sentenza n. 59/2025

Corte cost., sent. 24 aprile 2025, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/2025
Data di deposito
24 aprile 2025
Data di decisione
12 marzo 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:59

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 2, comma 1, ter, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 2, comma 1, quater, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015
  • art. 2, comma 1, quinquies, legge della Regione siciliana n. 19 del 11 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 46762

La forma della sentenza non definitiva, in luogo dell’ordinanza, quale atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, non inficia l’ammissibilità delle questioni proposte; ciò a condizione che il giudice a quo, con tale provvedimento, non abbia integralmente definito il procedimento principale e, valutate la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, abbia disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, in conformità all’art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti: S. 33/2023; S. 264/2022; S. 218/2021 - mass. 44287).

Massima n. 46763

Alla Regione siciliana spetta, ai sensi dell’art. 17, primo comma, lett. h) e i), dello statuto, la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici locali, riqualificata come competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., in virtù della clausola di maggior favore. Tale titolo di potestà legislativa trova un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato, le quali, tuttavia, non possono essere così pervasive da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e devono essere esercitate nel rispetto dei limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine e agli obiettivi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566; S. 231/2020 - mass. 43208; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 65/2019 - mass. 42340; S. 137/2018; S. 98/2017; S. 93/2017 - mass. 41025; S. 67/2013; S. 142/2010 - mass. 34585; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 246/2009; S. 452/2007; S. 401/2007 - mass. 31871).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e e s, Cost., dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, i quali assegnano alla Giunta la competenza a determinare la tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito, previo parere obbligatorio e vincolante – che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine – della Commissione idrica regionale. La Regione autonoma ha legittimamente esercitato la propria potestà legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, di servizio idrico integrato in relazione al peculiare aspetto della determinazione del corrispettivo del servizio reso, tramite la rete acquedottistica regionale, dal grossista individuato dalla Regione nei confronti dei diversi gestori del SII dei differenti ambiti territoriali (i c,d, grandi utenti). Da un lato, infatti, il livello nazionale non disciplina lo specifico aspetto della tariffa del grossista né, dall’altro, le norme regionali censurate sottraggono agli EGATO la competenza a predisporre la tariffa all’utenza finale. Infine, la disciplina censurata rispetta le competenze attribuite dal legislatore statale all’ARERA, sottoponendo anche la tariffa del sovrambito al metodo di calcolo dettato dall’Autorità e, all’esito della determinazione, alla sua approvazione. All’esercizio dell’indicata competenza residuale non possono opporsi le competenze esclusive e trasversali dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente dal momento che l’individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell’ingrosso di sovrambito esula dal loro perimetro applicativo. Le disposizioni censurate, in sintesi, garantiscono la visione di insieme nella gestione dell’impianto regionale – evitando anche il rischio di decisioni dei diversi EGATO sui singoli segmenti della rete in un’ottica parziale –, trovano giustificazione nelle specificità dell’assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità, e si inseriscono in termini coerenti nella disciplina nazionale. Con riguardo alla seconda questione prospettata, infine, la previsione della tariffa unica non altera il legame tra la tariffa all’utenza finale e la peculiarità dei singoli ATO, dal momento che una volta determinata la tariffa unica del sovrambito, uguale per l’intera Regione, il costo della cessione all’ingrosso per ciascun ATO sarà calcolato secondo i volumi d’acqua forniti dal grossista ai grandi utenti, i quali rispecchiano le differenze tra i diversi territori. (Precedenti: S. 142/2010 - mass. 34584; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 117/2015 - mass. 38423; S. 67/2013 - mass. 37012).

Massima n. 46764

Sono dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., dell’art. 2, comma 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 che stabilisce la gratuità della partecipazione dei membri della Commissione idrica regionale – composta dai presidenti delle assemblee territoriali idriche e presieduta dall’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità –, competente a rilasciare il parere obbligatorio e vincolante, che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine, per la determinazione, da parte della Giunta regionale, della tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto nel giudizio a quo sono impugnate le determinazioni tariffarie del sovrambito e non si controverte sulla remunerazione della partecipazione dei membri della Commissione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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