Corte costituzionale
Sentenza n. 53/2025
Corte cost., sent. 18 aprile 2025, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/2025
- Data di deposito
- 18 aprile 2025
- Data di decisione
- 10 febbraio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:53
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46705
Il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola la Corte costituzionale, che, ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46030).
Massima n. 46706
Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994 - mass. 20206).Nella sua funzione identificativa, il nome – che è composto dal cognome e dal prenome ed è per legge attribuito (art. 6 cod. civ.) – è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto. Nella sua funzione identitaria, il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale, sicché proprio in tale diritto si radicano le ragioni della tutela del cognome. (Precedente: S. 135/2023 - mass. 45621).Se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello status filiationis, per un altro verso, a mano a mano che l’identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all’identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 268/2002; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 297/1996 - mass. 22689; S. 13/1994).
Massima n. 46707
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., dell’art. 299, primo comma, cod. civ., il quale prevede che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, senza consentire, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Non è leso il diritto all’identità personale, perché la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all’identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell’adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Finanche nell’adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell’identità personale intorno all’originario cognome è per definizione meno consolidata, la tutela dell’originario cognome è tratto essenziale della identità personale, per cui non è irragionevole la scelta di preservare il legame del minore col proprio passato; rilievo, questo, che vale tanto più nel caso dell’adottato maggiore d’età, il quale altrimenti sarebbe esposto al rischio di subire condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio. E se è vero che l’adozione di persona maggiore d’età ha conosciuto un’evoluzione sotto il profilo funzionale, tale da ravvisarvi un istituto plurifunzionale – all’originaria e primaria funzione volta a procurare un figlio a chi non l’ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem), si sono aggiunte istanze di tipo solidaristico – non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell’istituto, né crea una imprescindibile attrazione verso la disciplina dell’adoptio plena del minore. Nemmeno è fondata la seconda questione, concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, perché proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l’evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l’esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare: l’interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l’interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento, come l’istituto della rettificazione (art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000), indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; O. 170/2003 - mass. 27726).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze