Corte costituzionale

Sentenza n. 4/2025

Corte cost., sent. 23 gennaio 2025, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/2025
Data di deposito
23 gennaio 2025
Data di decisione
11 dicembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023
  • legge n. 191 del 15 dicembre 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46628

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è consentito alle parti – e, a maggior ragione, agli amici curiae – ampliare o modificare il thema decidendum delineato dall’ordinanza di rimessione con la prospettazione di ulteriori questioni o profili, che restano quindi estranei alla valutazione della Corte costituzionale. (Precedenti: S. 144/2024; S. 140/2024 - mass. 46360; S. 138/2024 - mass. 46304; S. 112/2024 - mass. 46245; S. 180/2021 - mass. 44152).

Massima n. 46629

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità una tantum attribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv. La disposizione impugnata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, è manifestamente irragionevole dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisce, invero, un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione. L’erogazione di tale indennità una tantum, finalizzata a compensare attività extra ordinem dei dipendenti dell’Ispettorato, non determina, pertanto, alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali; sarebbe, invece, l’irragionevole compensazione tra emolumenti di natura disomogenea a condurre ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale. (Precedenti: S. 145/2022; S. 153/2021; S. 232/2019; S. 178/2015).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze