Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2025

Corte cost., sent. 20 marzo 2025, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2025
Data di deposito
20 marzo 2025
Data di decisione
27 febbraio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Calabria n. 9 del 14 marzo 2024
  • art. 3-ter, comma 1, lettera b), legge della Regione Calabria n. 2 del 12 febbraio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 46694

Tenuto conto della natura vincolante, per le regioni, degli accordi stipulati con lo Stato che hanno portato alla sottoscrizione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi, la nomina del commissario ad acta costituisce esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, volto a garantire, nel caso di persistente inerzia della regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi, l’unità economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla salute. Pertanto, le funzioni affidate al commissario – definite nel mandato e specificate dai programmi operativi –, nel rispetto del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120, secondo comma, Cost., devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza, anche meramente potenziale, degli organi regionali, pure qualora questi agissero per via legislativa. (Precedenti: S. 20/2023 - mass. 45341; S. 217/2020 - mass. 43006; S. 200/2019 - mass. 41183; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 190/2017 - mass. 40409; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 110/2014 - mass. 37907; S. 18/2013 - mass. 36908; S. 131/2012 - mass. 36339).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 120, secondo comma, Cost., dell’art. 5 della legge reg. Calabria n. 9 del 2024, nella parte in cui ha introdotto l’art. 3-ter, comma 1, lett. b, della legge reg. Calabria n. 2 del 2016 ai sensi del quale – nell’ambito delle attività connesse all’istituzione del registro dei tumori regionale – la Giunta presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull’attività svolta che contiene, tra l’altro, dati e informazioni sugli interventi realizzati quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano dei dati raccolti dal registro dei tumori regionale. La disposizione regionale va interpretata nel senso che gli interventi cui essa si riferisce sono quelli realizzati dalla Giunta e, per essa, dal Dipartimento tutela della salute in attuazione del programma operativo 2022-2025 approvato dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro e dei suoi decreti; il che non determina alcuna interferenza con le attribuzioni di quest’ultimo inerenti all’attuazione degli obiettivi del piano di rientro ma anzi ne costituisce attuazione, nella prospettiva del superamento della lunga crisi della sanità della Regione). (Precedente: S. 168/2021).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 9, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)», nella parte in cui ha introdotto l'art. 3-ter, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), promossa, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze