Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2025
Corte cost., sent. 11 marzo 2025, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2025
- Data di deposito
- 11 marzo 2025
- Data di decisione
- 14 gennaio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 3 luglio 2024
Parametri
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva UE n. 2001 del 1° dicembre 2018
- Regolamento UE n. 1119 del 30 giugno 2021
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 20, decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021
Massime
Massima n. 46668
Il mancato confronto con le competenze statutarie determina l’inammissibilità del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale, mentre la mancata considerazione di altre competenze regionali può incidere, semmai, sul merito delle questioni. (Precedenti: S. 103/2024 - mass. 46192; S. 58/2023 - mass. 45395 - 45398; S. 281/2020 - mass. 42934).Per stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre la disposizione impugnata, occorre tener conto del suo oggetto, della sua ratio e della sua finalità. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46140; S. 78/2020 - mass. 42537; S. 164/2019 - mass. 41667).Qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una regione ad autonomia speciale per l’asserita violazione di una norma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, devono essere indicate le ragioni per le quali il parametro evocato garantirebbe una maggiore autonomia della regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (Precedenti: S. 119/2019 - mass. 42772; S. 151/2017 - mass. 41349).
Massima n. 46669
È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, che introduce «misure di salvaguardia» comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.). La disposizione impugnata dal Governo, pur finalizzata alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, contrasta con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia. Né assume rilievo la circostanza che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. La decisione sul merito del ricorso assorbe l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della disposizione impugnata. (Precedenti: S. 103/2024 - mass. 46194; S. 20/2023 - mass. 45396).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 14 gennaio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 30 agosto 2024 (reg. ric. n. 33 del 2024).
Rilevato che, con atto depositato il 15 ottobre 2024, è intervenuta nel giudizio la società RWE Renewables Italia srl (da ora, anche: società RWE);
che la società RWE Renewables Italia srl, società attiva nello sviluppo, nella costruzione e nell'esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano, asserisce di essere titolare di una posizione giuridica differenziata, lesa in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio;
che, in particolare, la società RWE, in quanto responsabile - fra l'altro - di progetti autorizzati, ma non ancora avviati nel territorio della Regione autonoma Sardegna, sostiene di essere legittimata all'intervento in considerazione del fatto che la moratoria dei procedimenti autorizzativi in corso, prevista dalla disposizione impugnata, applicandosi anche ai progetti menzionati, comporterebbe la diretta lesione della libertà di iniziativa economica privata e della sfera patrimoniale riconosciute dagli artt. 41 e 42 Cost.;
che, sempre a detta dell'interveniente, la sua qualifica di società a responsabilità limitata le impedirebbe di depositare un'opinione in veste di amicus curiae, ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che riserverebbe questa facoltà esclusivamente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali «portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», elemento che ne legittimerebbe l'intervento nel presente giudizio;
che con atto depositato in data 24 dicembre 2024 la società RWE ha depositato ulteriore memoria nella quale insiste per l'ammissibilità del proprio intervento per consentire alla Società medesima di esplicare la facoltà partecipativa al giudizio di legittimità.
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome (ordinanza letta all'udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);
che tale orientamento è stato mantenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020, «non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);
che ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del Considerato in diritto, n. 259 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto, n. 221 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto e n. 121 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 134 del 2022);
che, dunque, l'intervento della società RWE deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della società RWE Renewables Italia srl.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze