Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2025
Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 2 dicembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 47203
Il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei principi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Il potere di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa, è riconosciuto all’esecutivo tutte le volte in cui vengano in rilievo settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere. Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e assai puntuali, la conformità ai princìpi e criteri direttivi, unitamente al connesso rispetto dei limiti della legge-delega, presenta un margine molto stretto: sussiste, infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. (Precedenti: S. 98/2024 - mass. 46142; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 22/2024 - mass. 45964; S. 150/2022 - mass. 45002).Il sindacato di costituzionalità, svolto a fini di valutare la conformità tra norma delegata e delegante, deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di una indagine sistematica e teleologica, per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e il grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega, mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità», per violazione dell'art. 76 Cost.. Nel quadro normativo sui requisiti e sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria, la disposizione censurata dal Tar Lazio, sez. prima, facendo prevalere, quale criterio di preferenza, l’età anagrafica rispetto all’anzianità professionale o di servizio protratta per più di dieci anni, capovolge i principi e i criteri direttivi di cui alla lett. c dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016, che, secondo una tecnica di redazione netta e connotata da un alto grado di specificità, che non lascia margini per letture alternative, nemmeno in base a un sussidiario approccio funzionale-teleologico, intendeva in realtà preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale, optando per il più giovane solo in caso di parità ulteriore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze