Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2025

Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
2 dicembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 47203

Il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei principi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Il potere di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa, è riconosciuto all’esecutivo tutte le volte in cui vengano in rilievo settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere. Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e assai puntuali, la conformità ai princìpi e criteri direttivi, unitamente al connesso rispetto dei limiti della legge-delega, presenta un margine molto stretto: sussiste, infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. (Precedenti: S. 98/2024 - mass. 46142; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 22/2024 - mass. 45964; S. 150/2022 - mass. 45002).Il sindacato di costituzionalità, svolto a fini di valutare la conformità tra norma delegata e delegante, deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di una indagine sistematica e teleologica, per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e il grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega, mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità», per violazione dell'art. 76 Cost.. Nel quadro normativo sui requisiti e sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria, la disposizione censurata dal Tar Lazio, sez. prima, facendo prevalere, quale criterio di preferenza, l’età anagrafica rispetto all’anzianità professionale o di servizio protratta per più di dieci anni, capovolge i principi e i criteri direttivi di cui alla lett. c dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016, che, secondo una tecnica di redazione netta e connotata da un alto grado di specificità, che non lascia margini per letture alternative, nemmeno in base a un sussidiario approccio funzionale-teleologico, intendeva in realtà preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale, optando per il più giovane solo in caso di parità ulteriore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze