Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2025
Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2025
- Data di deposito
- 29 dicembre 2025
- Data di decisione
- 1° dicembre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:207
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47183
Il favor per le valutazioni individualizzate, volte a elidere il rischio che l’opzione repressiva finisca per relegare nell’ombra il profilo rieducativo, non comporta che ogni opzione legislativa che imponga una determinata soluzione al giudice costituisca di per sé un irrazionale automatismo legislativo. (Precedente: S. 24/2025 – mass. 46688).In un ordinamento complesso come quello penale, al legislatore non può essere contestata la sola mancanza di una razionalità puramente geometrica.
Massima n. 47184
Nella conformazione della sospensione condizionale della pena, il legislatore gode di ampia discrezionalità, al punto che la disciplina dell’istituto resta rimessa al suo apprezzamento in via generale e astratta, prima ancora che a quello del giudice. A esso non è precluso, in questo senso, negare la stessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in riferimento a condotte particolarmente gravi nel comune sentire, anche, in fondo, a prescindere dalla pena edittale per esse prevista. (Precedenti: S. 85/1997; O. 296/2005; O. 475/2002).La sospensione condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la minaccia della sua revoca, ma pure attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero, i quali conferiscono un contenuto risocializzativo anche positivo al beneficio. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46450).
Massima n. 47185
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, per i reati di danneggiamento, previsti ai commi precedenti della medesima disposizione, subordina la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, per un tempo determinato non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Pur se la predetta subordinazione è sempre obbligatoria, da tanto non consegue un automatismo intrinsecamente irrazionale: a seguito delle numerose modifiche normative intervenute, il reato di danneggiamento richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, ed è ormai qualificabile come reato plurioffensivo, configurato non genericamente ed esclusivamente a tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare, bensì come ipotesi che ne tutela l’integrità laddove l’aggressione si accompagni a specifiche modalità (ad esempio, violente o minacciose), condizioni di contesto (come in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico) o a una particolare qualità del bene oggetto del reato (tra gli altri, edifici pubblici o destinati a uso pubblico). In questa cornice, oltre a doversi ricordare che al legislatore non è inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale per alcuni reati, va sottolineato che la finalità rieducativa, volta a favorire una rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa, viene del tutto trascurata dal rimettente, che si limita a considerare l’efficacia deterrente data, a suo avviso, dalla minaccia della revoca del beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. Nemmeno il generale favor per le soluzioni individualizzate qualifica come arbitraria la scelta legislativa che, in questo caso, mira a rafforzare la funzione risocializzante che la sospensione condizionale esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 216/2019 - mass. 41621).
Massima n. 47186
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), delle cose indicate nell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Pur a fronte di elementi comuni tra i due reati messi in comparazione, di danneggiamento e furto pluriaggravato – avente a oggetto gli stessi beni e commesso violenza sulle cose – non integra un’irragionevole disparità di trattamento la scelta legislativa di un percorso rieducativo diverso, integrata dall’assenza, nel secondo caso, di una subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale agli obblighi riparativi: vi è, infatti, una carenza di omogeneità strutturale tra le due figure, considerando che la condotta tipica resta chiaramente distinta, così come la sua finalità, dal momento che nel furto l’intenzione dell’agente è diretta all’impossessamento, mentre nel danneggiamento lo è al mero deterioramento della cosa; in questi termini, la violenza sulle cose, mentre nel furto si configura come un mezzo per realizzare la condotta sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso, nel danneggiamento si pone, di norma, come un fine ed esprime una particolare indifferenza per i beni altrui. Né la lamentata irragionevole disparità di trattamento può desumersi dalla maggiore gravità del furto pluriaggravato, punito con una pena edittale più severa di quella prevista per il danneggiamento: la ratio della subordinazione, infatti, risiede principalmente nella funzione rieducativa della pena, alla luce della specificità del reato che viene in rilievo, laddove la cornice edittale appare secondaria, potendo il legislatore prescinderne al fine di punire condotte particolarmente gravi nel comune sentire. Infine, neppure l’introduzione della procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede – condizione che allinea il relativo regime a quello del furto – integra una irragionevole disparità di trattamento, posto che tale condizione risponde a una finalità differente, essendo preordinata anche ad assicurare una significativa deflazione del lavoro giudiziario, mentre la sospensione condizionale mira a realizzare, essenzialmente, la funzione rieducativa della pena, onde l’omologazione tra i due delitti in punto di procedibilità non rende arbitraria la mancata omologazione circa la sospensione condizionale. (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 76/2019 - mass. 42122).
Massima n. 47187
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, n. 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Benché non motivi espressamente sul punto, da una lettura complessiva dell’ordinanza di rimessione si desume chiaramente che il giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto al reato di furto degli stessi beni aggravato dalla violenza sulle cose, in ragione degli stessi motivi addotti a sostegno della questione sollevata rispetto al furto aggravato, onde le stesse considerazioni, relative alla carenza di omogeneità strutturale delle due figure di reato, conducono alla medesima conclusione di non fondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1), delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze