Corte costituzionale

Sentenza n. 204/2025

Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/2025
Data di deposito
29 dicembre 2025
Data di decisione
4 novembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
prof. Francesco Viganò - prof. Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 5, comma 4, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 5, comma 5, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 6, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 6, comma 5, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 6, comma 6, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 7, comma 1, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 7, comma 2, primo periodo, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 7, comma 3, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 7, comma 2, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 4, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 5, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025
  • art. 6, legge della Regione Toscana n. 16 del 14 marzo 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47156

L’introduzione di norme a carattere meramente organizzativo e procedurale attinenti al suicidio medicalmente assistito (c.d. aiuto al suicidio), afferisce, prima facie, alla materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa regionale concorrente. L’esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non può ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati dalla Corte costituzionale, all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali della materia da parte dello Stato, in quanto essi possono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dal complesso delle leggi statali già in vigore, come confermato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003. (Precedenti: S. 166/2021 - mass. 44126; S. 424/2005 - mass. 28998; S. 319/2005 - mass. 29691; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 353/2003 - mass. 28116; S. 201/2003 - mass. 27811; S. 196/2003 - mass. 27784; S. 94/2003 - mass. 27655; S. 533/2002 - mass. 27496; S. 282/2002 - mass. 27187).I principi fondamentali della materia relativi alla disciplina delle procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito si possono desumere dalla legislazione statale vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale. Essi si ricavano: a) dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, che regolano la modalità di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno vitale; b) dalla legge n. 38 del 2010, che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza; c) dall’art. 14, terzo comma, lett. q), della legge n. 833 del 1978, in base al quale le aziende unità sanitarie locali provvedono, tra l’altro, agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, tra le quali si iscrivono quelli necessari nell’ambito della procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813).

Massima n. 47157

Se è vero che il suicidio assistito, per un verso, amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, esso crea al tempo stesso rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Cost., con ogni misura che si riveli necessaria rispetto allo scopo di tutelare, in particolare, le persone più deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a farsi anzitempo da parte. (Precedenti: S. 66/2025 - mass. 46773; S. 135/2024 - mass. 46213).

Massima n. 47158

La novazione delle fonti in materia civile non è consentita al legislatore regionale e si risolve in una violazione delle competenze statali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., perché tali fonti nel tempo sono suscettibili di modificazioni e integrazioni secondo le modalità di innovazione dell’ordinamento costituzionalmente previste. Allo stesso modo alla regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati dalla Corte costituzionale in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale. (Precedente: S. 69/2024 - mass. 46151).

Massima n. 47159

L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. Siffatto titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione e con esso è stato attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43078; S. 247/2020 - mass. 43132; S. 111/2014 - mass. 37909; S. 168/2008 - mass. 32480; S. 387/2007 - mass. 31825).Se le leggi regionali possono disciplinare l’attività che il Servizio sanitario regionale è tenuto a svolgere secondo l’ordinamento vigente, così come eventualmente conformato dai principi ordinamentali enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale, ciò che invece deve ritenersi precluso è stabilire che cosa rientri e che cosa non rientri nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Massima n. 47160

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, e ai principi fondamentali di matrice statale in materia di tutela della salute, gli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che intende attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di fine vita. Se la legge regionale impugnata dal Governo mira a disciplinare nel dettaglio le modalità per l’attuazione di garanzie e procedure in tema di c.d. aiuto al suicidio, alla luce delle sentenze indicate, tuttavia in taluni casi si riproduce indebitamente o addirittura si incide indirettamente sull’estensione concreta dei diritti in gioco, con ricadute negative sia con riguardo alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile che in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, quanto all’art. 2, esso direttamente individua, fino all’entrata in vigore della disciplina statale, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, facendo espresso rinvio alle indicate sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, e alle modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. In tal modo è violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Da un lato, infatti, tali sentenze, definendo l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno innovato l’ordinamento civile e penale; dall’altro, il richiamo ad esse realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle citate sentenze. Quanto all’art. 4 – che disciplina la procedura di presentazione dell’istanza per l’accertamento dei requisiti al suicidio medicalmente assistito nonché per l’approvazione o la definizione delle relative modalità di attuazione – l’inciso, nel comma 1, «, o un suo delegato,», invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La possibilità che l’istanza sia presentata da un delegato del paziente, anziché dal paziente medesimo, infatti deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge n. 219 del 2017, il cui art. 1, comma 4, presuppone inequivocabilmente che la volontà di interrompere le cure (ovvero, in seguito alla S. 242/2019, di accedere al suicidio assistito) sia espressa personalmente. Pertanto, il Servizio sanitario regionale dovrà porre l’interessato in condizione di formulare personalmente la propria istanza, eventualmente con le modalità previste dall’indicato art. 1, comma 4. Quanto agli artt. 5 e 6, nei commi sopra indicati, essi prevedono stringenti termini rispettivamente per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e con riguardo all’approvazione o definizione delle sue modalità di attuazione. In tal modo, è violata sia la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile che quella concorrente statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute. Quanto al primo profilo, va rilevato che tali sequenze di termini attengono al bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona, scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Le medesime disposizioni, inoltre, trascurano che l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato della sussistenza dei relativi requisiti, sia sotto il profilo della condizione sanitaria dell’interessato, sia sotto quello della formazione della volontà in modo libero e autonomo. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, deve essere pertanto sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione multidisciplinare ritenga appropriati, anche eventualmente adottando decisioni interlocutorie. Inoltre, la determinazione dei termini da parte di una legge regionale in relazione a un procedimento medicalizzato che assume un carattere del tutto peculiare, per nulla assimilabile ai comuni procedimenti amministrativi, senz’altro investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: la tutela della sua autodeterminazione e il suo diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci. Quanto all’art. 7, il comma 1, disciplinando il supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito delle aziende unità sanitarie locali – precisando il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato, e che l’assistenza è fornita dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro –, esso non si pone come disposizione di dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima determinazione degli stessi. Va in ogni caso precisato che resta intatto il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura. Resta inoltre fermo che il personale sanitario, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto suicida, dovrà porre speciale cura nel verificare la persistenza della piena e consapevole volontà della persona di concludere la propria vita e l’assenza di indebiti condizionamenti nel momento dell’esecuzione. Quanto al comma 2 dell’art. 7, il suo primo periodo – a tenore del quale le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla legge regionale costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza – invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Se, infatti, la Regione può erogare, nella propria autonomia costituzionale, una determinata prestazione laddove abbia disponibilità finanziarie utili a tal fine, la definizione legislativa compiuta dalla disposizione impugnata, facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei livelli essenziali di assistenza. Essa utilizza quindi un concetto relazionale, quello di livello di assistenza sanitaria superiore ai LEA, senza che il legislatore statale abbia ancora operato la determinazione del livello essenziale. Quanto, infine, al comma 3 dell’art. 7, a tenore del quale la persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, esso appare del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, la cui logica esige che sia il paziente medesimo ad autosomministrarsi il farmaco (a differenza delle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici predisposti allo scopo laddove egli non sia in grado di muovere gli arti o di deglutire. Sicché in tal caso vi è un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte. (Precedenti: S. 132/2025 - mass. 46821; S. 66/2025 - mass. 46773; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 169/2017 - mass. 42049; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 151/2009 - mass. 33414; S. 438/2008 - mass. 33086; S. 338/2003 - mass. 28029; S. 282/2002 - mass. 27187).

Massima n. 47161

Una norma regionale deve ritenersi invasiva della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale quando incida su fattispecie penali, modifichi i presupposti per la loro applicazione o introduca nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, ovvero allorché produca effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato o ancora laddove realizzi una non consentita novazione della fonte. (Precedente: S. 248/2019 - mass. 40862).

Massima n. 47162

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che detta modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito, nonché dell’art. 1 della medesima legge regionale, che individua le suddette finalità. La legge regionale impugnata, nel suo complesso, non viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale. L’area di non punibilità di condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen. resta, infatti, quella determinata dalla citata sentenza n. 242 del 2019. La legge regionale impugnata affida la verifica dei requisiti sostanziali del suicidio medicalmente assistito al Servizio sanitario regionale, al quale è altresì conferito il compito di stabilirne le modalità di esecuzione, previa acquisizione del parere del comitato sugli aspetti etici: in conformità, dunque, anche ai due requisiti procedimentali individuati dalla sentenza n. 242 del 2019. Né crea di per sé una ingiustificata disparità sul territorio nazionale rendere operativa nel solo territorio toscano una causa di non punibilità rispetto a un reato disciplinato dal cod. pen., perché l’area di non punibilità (che affida al servizio sanitario e ai comitati etici il riscontro nel caso concreto dei quattro requisiti sostanziali per l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio) copre l’intero territorio nazionale. Quanto all’art. 1, tale disposizione enuncia semplicemente la finalità di fornire – attraverso una legge riconducibile alla competenza concorrente legislativa in materia di tutela della salute – indicazioni operative di dettaglio al SSR per assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalle sentenze indicate. Quanto al comma 4 dell’art. 7, esso si limita a stabilire l’ovvio principio che le aziende unità sanitarie locali conformano i procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale. Quanto all’art. 8, che stabilisce la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente assistito, esso non appare, all’evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale. Quanto all’art. 9, infine, esso è norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge. Anche in questo caso, essa non appare in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813).

Massima n. 47163

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che detta modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito, nonché dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale, il quale dispone che la Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti. Tale disposizione non interferisce con la disciplina statale in materia di LEA, né in altro modo invade la materia dell’ordinamento civile o viola i principi fondamentali della materia tutela della salute stabiliti dalla legge statale.

Massima n. 47164

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che disciplinano nel dettaglio la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e la determinazione delle relative modalità di attuazione, assicurando in particolare l’interlocuzione personale diretta con la persona interessata. Quanto all’art. 3 - che prevede l’istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di commissioni multidisciplinari, destinate a essere integrate di volta in volta da un medico specialista della patologia da cui è affetta la persona che richiede il suicidio medicalmente assistito – esso si configura come statuizione di carattere organizzativo, riconducibile a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute. Le disposizioni impugnate si mantengono – ad esclusione dei commi che pongono termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e con riguardo all’approvazione o definizione delle sue modalità di attuazione, dichiarati costituzionalmente illegittimi – nell’ambito di una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute, all’interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili dalla legge dello Stato. Esse non contrastano con l’art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dei comitati etici territoriali. L’attribuzione a tali comitati regionali della funzione consultiva nella procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito non contrasta con le fonti statali evocate, poiché il d.m. 26 gennaio 2023 consente alle regioni di mantenere operativi i comitati etici esistenti nel territorio di competenza, purché operino per funzioni diverse da quelle attribuite in via esclusiva agli stessi comitati etici territoriali. Neppure il ruolo delle commissioni multidisciplinari si sovrappone a quello dei comitati etici disciplinati dai d.m. del 26 e del 30 gennaio 2023 sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 2, comma 7. Le funzioni delle commissioni multidisciplinari – verificare la rispondenza delle specifiche condizioni patologiche della persona che richiede l’assistenza al suicidio ai requisiti fissati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, nonché la sua piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli così come la stessa sussistenza del proposito di concludere la propria vita, nonché determinare le modalità di attuazione dell’assistenza al suicidio – sono infatti diverse rispetto a quelle dei comitati etici territoriali. Né sono violate le norme interposte di cui all’art. 1, commi 556, 557 e 558 della legge n. 208 del 2015, le quali disciplinano le funzioni della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute. Le disposizioni impugnate non prevedono – né potrebbero prevedere – un livello essenziale di assistenza, limitandosi a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali; e nemmeno potrebbero incidere o comunque influire sulle autonome determinazioni, sul punto, della Commissione statale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2; 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,»; 5, commi 1, 4, secondo periodo, e 5; 6, commi 1, secondo periodo, 5, secondo periodo, e 6; 7, commi 1, 2, primo periodo, e 3, della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, nonché dell'art. 1 della medesima legge regionale, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, nonché dell'art. 7, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Luca ANTONINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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