Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2025
Corte cost., sent. 20 febbraio 2025, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2025
- Data di deposito
- 20 febbraio 2025
- Data di decisione
- 29 gennaio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, Costituzione
- art. 7, comma 3, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. del 18 febbraio 1984
Massime
Massima n. 46670
Il giudice di rinvio è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale sull’interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ove la stessa debba ricevere ancora applicazione nell’ambito del giudizio di rinvio. (Precedenti: S. 103/2023 - mass. 45574; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854, S. 257/1994 - mass. 20549).
Massima n. 46671
Il rinvio mobile realizzato dall’art. 117, primo comma, Cost. alle norme convenzionali qualificate come interposte non incide sui vincoli internazionali di matrice pattizia quali quelli concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che si trovano in una posizione differenziata alla luce dell’art. 7 Cost., con la conseguenza che è quest’ultima disposizione, e non la prima, a offrire copertura costituzionale alle modifiche introdotte con l’Accordo di Villa Madama e a dare ingresso al relativo sindacato di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 349/2007 - mass. 31727; S. 203/1989 - mass. 12886; S. 1146/1988; S. 18/1982).
Massima n. 46672
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, riferendosi a immobili utilizzati esclusivamente per finalità religiose, non consentirebbe, a fini di calcolo dell’ICI, lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse. Oltre a non interrogarsi sulla fonte di copertura costituzionale delle modificazioni dei Patti lateranensi, il giudice a quo non dà conto dell’esatta portata della norma presentata come interposta, offrendo una lettura inidonea a dimostrare una discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e di quelli aventi finalità di beneficenza o d’istruzione: la disposizione censurata ribadisce il cd. principio di equiparazione, regola-cardine del diritto ecclesiastico-tributario al pari del suo precedente storico (art. 29, secondo comma, lettera h, dei Patti lateranensi), che non presenta una portata esonerativa immediata per le attività religiose in sé, ma si limita a equiparare, sul piano tributario, l’attività di culto-religione e quella di beneficenza-istruzione. L’ordinanza di rimessione non tiene conto nemmeno delle valutazioni della Commissione europea, che ha sì censurato l’applicabilità del precedente regime di esenzione dell’ICI a situazioni ibride (vale a dire immobili di uso promiscuo, anche commerciale, in condizioni di perdurante unitarietà catastale) ma, allo stesso tempo, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la sopravvenuta disciplina dell’IMU, che subordina l’agevolazione al frazionamento catastale delle aree pertinenti, così rendendo impossibili le ‘opacità fiscali’ distorsive della concorrenza (decisione della Commissione n. 2013/284/UE, confermata in sede giurisdizionale sia dal Tribunale che dalla Corte di giustizia). Infine, il rimettente non si avvede della possibilità di realizzare, anche in costanza del regime ICI, lo scorporo delle superfici, dalla cui asserita inapplicabilità vorrebbe far discendere l’accoglimento della questione: non viene messo a fuoco, infatti, che, nella transizione dall’ICI all’IMU, l’art. 91-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, come conv., richiede un frazionamento catastale o, qualora non possibile, un’apposita dichiarazione, da rendere in conformità a un decreto ministeriale – nella specie, il d.m. n. 200 del 2012 – e a cui va riconosciuta la funzione, da un lato, di scongiurare la perdita completa dell’esenzione, come avveniva nel regime precedente e, dall’altro lato, di assicurare un’agevolazione corretta e proporzionata per le unità immobiliari a utilizzazione mista.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7, terzo comma, dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze