Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2025
Corte cost., sent. 23 dicembre 2025, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2025
- Data di deposito
- 23 dicembre 2025
- Data di decisione
- 4 novembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 4, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 95, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 96, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 97, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 98, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 99, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 100, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 101, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 108, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 102, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 103, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 105, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 106, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 109, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 107, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 110, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 111, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 112, comma 3, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 114, comma 3, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 115, comma 3, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 112, comma 4, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 113, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 116, comma 2, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 116, comma 7, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 116, comma 8, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 117, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 124, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 125, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 126, comma 3, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 127, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 130, comma 2, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 130, comma 4, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 137, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 118, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 123, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 130, comma 3, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 131, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 134, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 136, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 104, comma 2, primo periodo, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
- art. 115, comma 1, legge della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 3, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- legge n. 234 del 24 dicembre 2012
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 5, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
- comma 3, Costituzione n. 117
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 13, comma 4, legge n. 81 del 8 marzo 1991
- art. 2, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
- art. 3, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
- art. 4, comma 5, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
- art. 5, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
- art. 14, comma 2, legge n. 6 del 2 gennaio 1989
Massime
Massima n. 47253
La nozione di concorrenza, che non può non riflettere quella operante a livello europeo, comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. La sua tutela non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese; promozione che si realizza, in primo luogo, mediante l’eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Pertanto, le regioni, quando adottano leggi che limitano o ostacolano il libero ingresso di lavoratori e imprese nel mercato e la competizione tra queste ultime, incidono direttamente sull’ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. (Precedenti: S. 183/2024 - mass. 46577; S. 36/2024 - mass. 46051; S. 14/2004).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 76, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia. La disposizione impugnata dal Governo, che si inserisce all’interno del nuovo codice del turismo regionale, investe un profilo rientrante nell’ampia nozione di concorrenza e introduce un limite all’attività lavorativa del direttore tecnico, che si traduce in una scelta la quale impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato). (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 265/2016 - mass. 39278; S. 178/2014 - mass. 38036).
Massima n. 47254
Il principio della c.d. “cedevolezza invertita”, deve essere letto alla luce del contesto normativo di attuazione del diritto eurounitario e in special modo delle direttive dell’Unione, stante il riferimento a un preciso meccanismo previsto dalla legislazione statale sull’attuazione delle direttive europee (legge n. 234 del 2012, che trova indirettamente conferma nell’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003), che, seppure riconosce alle regioni il potere di intervenire nelle materie di competenza concorrente senza dover attendere la normativa di principio statale, non introduce una generale deroga al riparto costituzionale delle competenze legislative. Nelle materie di competenza concorrente, resta, quindi, riservata al legislatore statale l’individuazione dei principi fondamentali della materia e resta, parimenti, fermo l’obbligo costituzionale delle regioni – direttamente derivante dall’art. 117, terzo comma, Cost. – di conformarsi alle disposizioni di principio, anche sopravvenute, dettate dalla legge statale. È pertanto evidente che il richiamo alla “cedevolezza invertita” non può, e non deve, essere inteso come il riferimento a – né tantomeno come un’affermazione dell’esistenza di – un principio costituzionale implicito recante una deroga al riparto delle competenze legislative delineate dall’art. 117 Cost. Pertanto, il richiamo alla “cedevolezza invertita”, intesa quale generale potere delle regioni, nelle materie di potestà legislativa concorrente, di dettare una disciplina di principio surrogatoria di quella statale, non ha fondamento costituzionale. (Precedenti: S. 89/2025 - mass. 46824; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 398/2006 - mass. 30815; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 196/2003 - mass. 27786; S. 94/2003 - mass. 27655).Se le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, tuttavia in tali circostanze i principi fondamentali possono e devono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dalla normativa statale già in vigore. (Precedenti: S. 424/2005 - mass. 29955; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 196/2003 - mass. mass. 27784; S. 282/2002 - mass. 27187).
Massima n. 47255
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47011; S. 127/2023 - mass. 45664; S. 6/2022; S. 241/2021- mass. 44340; S. 228/2018 - mass. 41015; S. 217/2015 - mass. 38583; S. 117/2015 - mass. 38418).
Massima n. 47256
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, gli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, rispettivamente prevedono: la figura professionale dell’accompagnatore turistico; i requisiti per l’esercizio della suddetta professione; i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione; il regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo; le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell’attività. L’individuazione delle figure professionali è un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni, ossia è un ambito sempre e comunque precluso all’esercizio dell’autonomia legislativa regionale, la quale, invece, può esplicarsi nella disciplina di aspetti – ossia di puntuali oggetti – inerenti a professioni già istituite dalla legislazione statale, allorché tale operazione sia giustificata dalla (ossia si mostri collegata alla) specifica realtà regionale. Al contrario, la Regione Toscana ha introdotto una figura professionale aggiuntiva a quelle previste dalla legislazione statale. Né ha pregio l’osservazione della resistente per cui la disciplina impugnata è riproduttiva di quanto già contenuto nell’abrogata legge reg. Toscana n. 86 del 2016, in precedenza non impugnata, poiché l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale. Da ultimo, è destituita di fondamento anche la distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche; ciò per l’assorbente motivo che non è il tipo di professione, ma l’esigenza di regolamentazione unitaria, e quindi di uniformità di disciplina, a impedire alle regioni di istituire nuove professioni. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 151/2024; S. 76/2024 - mass. 46102).
Massima n. 47257
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, gli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, i quali, all’interno del t.u. turismo, rispettivamente prevedono: la figura professionale della guida ambientale; i requisiti per l’esercizio della suddetta professione; i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione; gli obblighi professionali volti a garantire la sicurezza dei clienti in relazione alle loro capacità e alla difficoltà dei percorsi; il regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo; le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell’attività. L’individuazione delle figure professionali è un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni, ossia è un ambito sempre e comunque precluso all’esercizio dell’autonomia legislativa regionale, la quale, invece, può esplicarsi nella disciplina di aspetti – ossia di puntuali oggetti – inerenti a professioni già istituite dalla legislazione statale, allorché tale operazione sia giustificata dalla (ossia si mostri collegata alla) specifica realtà regionale. Al contrario, la Regione Toscana ha introdotto una figura professionale aggiuntiva a quelle previste dalla legislazione statale. Né ha pregio l’osservazione della resistente per cui la disciplina impugnata è riproduttiva di quanto già contenuto nell’abrogata legge reg. Toscana n. 86 del 2016, in precedenza non impugnata, poiché l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale. Da ultimo, è destituita di fondamento anche la distinzione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche; ciò per l’assorbente motivo che non è il tipo di professione, ma l’esigenza di regolamentazione unitaria, e quindi di uniformità di disciplina, a impedire alle regioni di istituire nuove professioni. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46689; S. 151/2024; S. 76/2024 - mass. 46102).
Massima n. 47258
È preclusa alle regioni l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali. In particolare, è preclusa ai legislatori regionali la riproduzione della legislazione statale di principio, nella specie delle disposizioni recanti l’indicazione dei requisiti di iscrizione agli albi. (Precedenti: S. 158/2025 - mass. 47005; S. 50/2024 - mass. 46034; S. 239/2022 - mass. 45190; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 271/2009 - mass. 34010; S. 128/1963 - mass. 1937).In linea generale, nelle materie di potestà legislativa concorrente – pur se non si può ritenere di per sé costituzionalmente illegittima la disposizione regionale che richiama i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale di riferimento alla quale è tenuta ad adeguarsi, o che si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo previsto dalla legislazione statale di principio – il carattere meramente ripetitivo delle previsioni statali non è elemento di per sé idoneo a far superare il test di costituzionalità. L’indebita ingerenza nella sfera di attribuzione statale deve, infatti, ritenersi esclusa solo allorché l’intervento regionale richiami, in modo più o meno analitico, il contenuto della normativa statale di principio, in funzione direttamente attuativa della stessa, ossia quando la ripetizione del principio (statale) sia funzionale alla previsione della normativa di dettaglio (regionale); quando, invece, tale nesso funzionale manca, ossia quando la riproduzione della normativa di principio non è direttamente e specificamente volta all’introduzione della normativa regionale di dettaglio, l’intervento regionale si configura come un’indebita invasione di un ambito riservato alla competenza legislativa statale. (Precedenti: S. 108/2025 - mass. 46878; S. 290/2019 - mass. 42831; S. 66/2017 - mass. 39875).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale definisce la figura professionale del maestro di sci e riproduce testualmente il contenuto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1991, cui fa espresso richiamo la disposizione impugnata. La ripetizione dei contenuti della legge statale ad opera della disposizione impugnata dal governo, che si inserisce nel t.u. turismo, non è conforme al riparto costituzionale delle competenze legislative. La Regione non si è limitata ad un puro e semplice richiamo alle norme statali, ma riproducendone esattamente il contenuto ha fatto proprie le regole relative, esercitando in ordine ad esse la propria potestà legislativa e imprimendo quindi alle stesse una forza propria di legge ulteriore e diversa da quella originaria, cioè la forza di legge regionale. Pertanto, nel riprodurre la normativa statale recante la definizione del maestro di sci, l’impugnato art. 111, comma 1, ha duplicato tale definizione e le ha impresso la forza della legge regionale).
Massima n. 47259
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, inserito nel t.u. turismo, prevede che l’albo dei maestri di sci sia suddiviso, per specialità, in tre sezioni: (maestri di sci alpino; maestri di sci di fondo; maestri di sci di snowboard). La disposizione impugnata dal Governo, nel disporre la suddivisione dell’albo regionale in sezioni corrispondenti a determinate specialità, fa assumere alla relativa attività professionale una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico regionale, rispetto alla quale l’iscrizione all’albo assume una vera e propria funzione costitutiva. L’intervento regionale si colloca, così, illegittimamente nella fase genetica di individuazione normativa della professione, al punto da determinare, mediante una sostanziale ridefinizione dell’attività del maestro di sci, una diversificazione non consentita in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato. (Precedenti: S. 127/2023 - mass. 45664; S. 230/2011 - mass. 35776).
Massima n. 47260
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, Cost., l’art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, presuppone la legittimità della suddivisione dell’albo regionale del maestro di sci in sezioni corrispondenti a determinate specialità, dichiarata invece costituzionalmente illegittima con la medesima pronuncia.
Massima n. 47261
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per cui i maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, reca una disciplina costruita sull’illegittima previsione delle singole specialità della professione, suddivisione non consentita alle regioni.
Massima n. 47262
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 112, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, presuppone la legittimità della suddivisione dell’albo regionale del maestro di sci in sezioni corrispondenti a determinate specialità, dichiarata invece costituzionalmente illegittima con la medesima pronuncia.
Massima n. 47263
È un principio fondamentale in materia di professioni quello che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Ne consegue che l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione) costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47011; S. 127/2023 - mass. 45664; S. 271/2009 - mass. 34010).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che indica i requisiti di iscrizione all’albo del maestro di sci. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, non solo invade un ambito competenziale riservato allo Stato, ma indica requisiti neppure perfettamente coincidenti con quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 81 del 1991, ostacolando anche il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro).
Massima n. 47264
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, richiama quella, dichiarata costituzionalmente illegittima, che indica i requisiti di iscrizione all’albo del maestro di sci.
Massima n. 47265
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, riproduce la disciplina originaria dell’art. 12, comma 1, della legge n. 81 del 1991, in violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, da considerarsi principio fondamentale della materia, in quanto la disciplina del riconoscimento dell’equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati è strettamente connessa all’individuazione dei requisiti e dei titoli per esercitare la professione. Al contrario, il legislatore regionale, rimettendo alla Federazione italiana sport invernali la competenza a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale di maestro di sci ai cittadini non europei, viola tale principio fondamentale della materia, il quale individua oggi nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autorità competente in materia.
Massima n. 47266
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, riproduce la disciplina originaria dell’art. 12, comma 1, della legge n. 81 del 1991, in violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, da considerarsi principio fondamentale della materia, in quanto la disciplina del riconoscimento dell’equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati è strettamente connessa all’individuazione dei requisiti e dei titoli per esercitare la professione. Al contrario, il legislatore regionale, rimettendo alla Federazione italiana sport invernali la competenza a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale di maestro di sci ai cittadini non europei, viola tale principio fondamentale della materia, il quale individua oggi nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autorità competente in materia.
Massima n. 47267
È costituzionalmente illegittima una norma regionale che provveda a qualificare penalmente determinati fatti, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. (Precedente: S. 167/2010 - mass. 34632).Le regioni non sono competenti a disporre la qualificazione penale di un fatto, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato (Precedente: S. 35/2011 - mass. 35314).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, la quale, inserita nel t.u. turismo, dispone che l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’art. 348 del cod. pen.).
Massima n. 47268
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, inserito nel t.u. turismo, dispone che la prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l’art. 13 della legge n. 81 del 1991, che, al comma 4, attribuisce al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, tra l’altro, l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Essa pertanto erode o, comunque sia, mette in discussione le attribuzioni del Collegio regionale dei maestri di sci, così invadendo la competenza statale nello stabilire i principi fondamentali della materia.
Massima n. 47269
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale finisce l’attività della guida alpina in modo pressoché ripetitivo di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 6 del 1989. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, nel riprodurre i contenuti dell’atto legislativo statale, ha realizzato un’illegittima novazione della fonte, appropriandosi dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest’ultima.
Massima n. 47270
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che istituisce l’albo regionale delle guide alpine. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, si sovrappone a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989. In particolare, mentre essa definisce come esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni, l’art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, non richiede, per l’iscrizione all’albo regionale un recapito, anche stagionale, nella regione, ma che in essa si svolga effettivamente la propria attività. In tal modo la disciplina impugnata lede la riserva dello Stato non solo all’individuazione delle figure professionali, ma anche alla definizione e disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle relative professioni.
Massima n. 47271
Nei giudizi in via principale è ammissibile la censura di una disposizione, pur se sinteticamente argomentata, in quanto motivata per mezzo di rinvio interno alle doglianze rivolte contro altra disposizione. Tale tecnica argomentativa non è, di per sé, ragione di inammissibilità, in quanto il ricorrente ha rinviato in modo puntuale ad argomentazioni già esposte nelle pagine precedenti del ricorso, per motivare censure di analogo tenore e inerenti a una disposizione di analogo contenuto, rendendo in tal modo perfettamente intellegibile la censura mossa. (Precedente: S. 90/023 - mass. 45513).
Massima n. 47272
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplina i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale di guida alpina. La disposizione impugnata dal Governo, inserita all’interno del t.u. turismo, riproduce, in modo peraltro neppure perfettamente coincidente, il contenuto dell’art. 5 della legge n. 6 del 1989; al contrario, l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni è ambito riservato alla competenza statale e, conseguentemente, precluso all’intervento regionale.
Massima n. 47273
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127». La disposizione impugnata dal Governo, inserita all’interno del t.u. turismo, disciplinando i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine quelle provenienti da altre regioni richiama una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, ciò che ne determina a sua volta l’illegittimità costituzionale.
Massima n. 47274
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone, all’interno del t.u. turismo, che l’iscrizione delle guide alpine di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il legislatore toscano si è appropriato di un ambito riservato alla legislazione statale, ossia il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli professionali acquisiti all’estero, dettando, una disciplina che viola quella statale di principio, che attribuisce tale competenza al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Massima n. 47275
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni Cost., l’art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, all’interno del t.u. turismo, stabilisce che il comune possa vietare la prosecuzione delle attività nell’ipotesi in cui l’interessato perda i requisiti per l’esercizio di attività di guida alpina. La disposizione impugnata dal Governo diverge dall’art. 14, comma 2, della legge n. 6 del 1989, che attribuisce al Collegio regionale delle guide alpine i poteri di vigilanza e di inibitoria.
Massima n. 47276
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. (Precedenti: S. 126/2025 - mass. 46977; S. 106/2025 - mass. 46899; S. 175/2024 - mass. 46609).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplina il Collegio regionale dei maestri di sci. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva, perché non viene presa esattamente in considerazione la portata normativa della disposizione impugnata, la quale non è peraltro ascrivibile alla categoria delle norme che istituiscono la figura professionale e stabiliscono i relativi profili e titoli abilitanti).
Massima n. 47277
La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità. Infatti, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46255).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, detta disposizione in materia di regime sanzionatorio per i maestri di sci. La disposizione impugnata non risulta indicata né nell’atto autorizzativo al ricorso, né nell’allegata relazione, cui esso rinvia).
Massima n. 47278
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove stabilisce che l’esercizio della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti, non è subordinato all’iscrizione all’albo. Nella delibera che autorizza l’impugnazione – nella quale peraltro si fa genericamente riferimento all’intero art. 130, ma nulla si dice sul suo comma 3 – manca infatti la necessaria indicazione del parametro. Difetta, dunque, quella necessaria corrispondenza tra ricorso e delibera, che è condizione necessaria nel giudizio in via principale. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46255; S. 134/2023 - mass. 45668).
Massima n. 47279
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano rispettivamente il Collegio regionale delle guide alpine e le sanzioni disciplinari. Il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale, essendosi limitato a indicare genericamente articoli tra loro marcatamente eterogenei, con una motivazione estremamente sintetica e con ogni evidenza assertiva.
Massima n. 47280
L’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedente: S. 179/2022 - mass. 45073).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di autorizzazione all’impugnazione la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che regolamenta il regime sanzionatorio per le guide alpine. Nella delibera è presente l’indicazione dell’art. 136, ma, poiché le ragioni dell’impugnazione vengono espresse per relationem, ossia mediante il rinvio a quanto sostenuto per l’inesistente impugnazione dell’art. 123 della stessa legge regionale, il rimando si risolve in un rinvio a vuoto, non risultando indicati, in relazione all’art. 136, né i parametri, né i motivi dell’impugnazione).
Massima n. 47281
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell’art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale stabilisce che le guide del parco o della riserva naturale già abilitate possono continuare ad esercitare l’attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Il ricorso muove da un erroneo presupposto derivante dalla non adeguata considerazione dell’assetto normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata. la disposizione impugnata dal governo, inserita all’interno del t.u. turismo, detta una disciplina che, nell’ambito della competenza legislativa regionale in materia di turismo e in piena conformità a quanto prescritto dalla legge n. 394 del 1991, è strumento di valorizzazione e di promozione delle aree naturali protette, con caratteristiche ambientali, naturali e anche storico-culturali sue proprie, le quali impongono che la guida del parco sia legata a una determinata area naturale protetta. Ciò, sull’assunto, non irragionevole, della necessità di una specifica formazione per la valorizzazione di quella particolare area.
Massima n. 47282
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, disciplina i corsi di qualificazione per i maestri di sci, demandando la definizione della durata oraria e delle materie dei corsi a una deliberazione della Giunta regionale. È la stessa legge statale (legge n. 81 del 1991) che riconosce la competenza regionale a organizzare i corsi per conseguire l’abilitazione, in linea, peraltro, con il riconoscimento della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. Sulla base di tale presupposto la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da prevenire l’insorgere della denunciata antinomia, nel senso che la Giunta regionale può determinare la durata dei corsi, dovendo rimanere tuttavia fermo il rispetto del limite minimo delle 90 ore previsto dalla fonte statale. In secondo luogo, anche rispetto all’insegnamento delle materie da impartire nei corsi, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che, ferma l’erogazione degli insegnamenti fondamentali indicati dalla legge n. 81 del 1991, la Giunta regionale può prevedere insegnamenti ulteriori ovvero l’individuazione di profili, anche operativi e tecnici, e, comunque sia, specificamente professionalizzanti rispetto alle caratteristiche proprie del turismo invernale della Regione Toscana.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità»;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
8) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»;
11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»;
12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
16) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
17) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
18) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»;
19) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
20) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
23) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
26) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
27) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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