Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2025
Corte cost., sent. 19 dicembre 2025, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2025
- Data di deposito
- 19 dicembre 2025
- Data di decisione
- 17 novembre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:191
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47018
Al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi – ad esempio riferiti ai limiti di pena o a specifici titoli di reato – entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. In particolare, attiene all’ampia discrezionalità del legislatore fare uso della tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni), di reati inclusi nella messa alla prova, anche perché rientra nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati, ovvero determinati titoli di reato. (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46963; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 207/2017 - mass. 41152).
Massima n. 47306
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Cagliari in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo, ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. La disposizione censurata delimita l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile indicato è espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole. Né la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo, perché se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, da un lato la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva e dall’altro il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. E se la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto può creare insostenibili disparità di trattamento o condurre a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al conseguimento delle finalità risocializzanti e deflattive proprie dell’istituto – tanto più che le fattispecie di reato elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., presentano elementi di notevole disomogeneità – è pur vero che il rimettente non ha chiesto una valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile. A eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte potrà porre rimedio, valutando in concreto se il reato escluso dall’ambito applicativo dell’istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso). (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46962; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze