Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2025

Corte cost., sent. 18 dicembre 2025, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2025
Data di deposito
18 dicembre 2025
Data di decisione
21 ottobre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, primo periodo, legge della Regione Campania n. 15 del 26 luglio 2002
  • art. 11, legge della Regione Campania n. 13 del 22 luglio 2025
  • art. 49, legge della Regione Campania n. 25 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 77, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
  • art. 31, comma 39, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2007
  • art. 46, comma 4, bis, legge della Regione Campania n. 15 del 26 luglio 2002
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 3 del 19 febbraio 2004

Parametri

  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione

Massime

Massima n. 47057

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo, è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi che la stessa debba applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in relazione a profili che abbiano una incidenza, diretta o mediata, sugli equilibri di bilancio e, dunque, rispetto a disposizioni lesive sia dei principi che direttamente tutelano l’equilibrio e la corretta gestione finanziaria, sia di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una “correlazione funzionale” fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. (Precedenti: S. 165/2025 - mass. 47039; S. 185/2024 - mass. 46464; S. 39/2024 - mass. 46024; S. 253/2022 - mass. 45233).

Massima n. 47058

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, mentre l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 39/2024 - mass. 46025; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 173/2019 - mass. 41177).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non è parte del giudizio a quo – di parificazione del rendiconto regionale – e non può pertanto ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l’intervento nel giudizio incidentale; né risultano pertinenti e applicabili i principi espressi dalla Corte costituzionale nei giudizi in via principale, in cui il Procuratore generale, al contrario, riveste la qualità di parte). (Precedenti: S. 174/2025; S. 165/2025; S. 150/2025 - mass. 46971; S. 123/2023 - mass. 45676).

Massima n. 47059

Le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l’altro, alla materia dell’ordinamento civile. Tra il personale delle prime e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste una netta linea di demarcazione, che rispecchia la natura strettamente privatistica del rapporto. (Precedente: S. 227/2020 - mass. 42656).Spetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti degli istituti inscindibilmente connessi all’assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.La disciplina dei comandi e dei distacchi è di immediata attinenza alla materia dell’ordinamento civile e il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nel testo ripristinato dall’art. 31, comma 39, della legge reg. Campania n. 1 del 2007 e, quindi, modificato dall’art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall’art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024 e dall’art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di distaccare o comandare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%, così ampliando il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro che, in quanto tali, sono bisognosi di una regolamentazione uniforme, travalica i limiti delle competenze regionali).

Massima n. 47060

È riservata al legislatore statale l’individuazione dei tratti distintivi del comando e del distacco, quali strumenti parimenti funzionali alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche e gravidi di implicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e all’atteggiarsi dei suoi diversi profili, anche retributivi. (Precedente: S. 172/2018 - mass. 40163). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 46, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, disponendo l’integrale equiparazione del comando e del distacco nell’assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, travalica i limiti delle competenze regionali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo ripristinato dall'art. 31, comma 39, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) e quindi modificato dall'art. 1, comma 77, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall'art. 49 della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025) e, infine, dall'art. 11 della legge della Regione Campania 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46);

3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 21 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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