Corte costituzionale

Sentenza n. 187/2025

Corte cost., sent. 16 dicembre 2025, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/2025
Data di deposito
16 dicembre 2025
Data di decisione
3 novembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:187

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47169

L’udienza preliminare è ormai divenuta un momento di “giudizio”, poiché, a seguito delle importanti innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999 e dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare, divenendo un momento delibativo privo dei caratteri di sommarietà, che originariamente la caratterizzavano. (Precedenti: S. 335/2002 - mass. 27183; O. 150/2024 - mass. 46359; O. 269/2003 - mass. 27882).

Massima n. 47170

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel disciplinare i rapporti tra l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione amministrativa dello straniero irregolare ed eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico, preclude al giudice del dibattimento, nei procedimenti in cui l’azione penale è stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, la possibilità di rilevare la condizione di improcedibilità ivi prevista e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nella fase successiva all’emissione del decreto di cui all’art. 429 cod. proc. pen., ove l’espulsione dell’imputato straniero sia stata eseguita in data antecedente. L’istituto – inserito in un complessivo inasprimento della disciplina di contrasto all’immigrazione irregolare – integra una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell’azione penale temporanea e sottoposta a una sorta di “condizione risolutiva”, perché se è poi violato l’obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito l’azione penale torna a essere procedibile. Ciò posto, la preclusione censurata non comporta una ingiustificata disparità di trattamento, poiché l’ipotesi oggetto del giudizio a quo non è sovrapponibile a quella oggetto della questione affrontata e decisa con la sentenza n. 270/2019. A differenza dei procedimenti in cui l’azione penale viene esercitata mediante citazione diretta a giudizio, per quelli in cui l’azione penale viene esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio è previsto il passaggio attraverso l’udienza preliminare, snodo processuale in cui l’organo giudicante è tenuto a verificare nel contraddittorio l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità, ciò giustificando il trattamento differenziato. Non è, pertanto, manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nella emissione del decreto che dispone il giudizio il limite temporale oltre il quale l’atipica condizione di improcedibilità non può più essere rilevata, non potendo dirsi illogico che, una volta superato lo snodo processuale dell’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. E del pari non è fondata la questione proposta in via subordinata, poiché, anche ove il reato contestato consenta di esercitare l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio, una volta che, invece, l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, l’udienza preliminare costituisce lo snodo processuale ragionevolmente individuato quale momento in cui l’organo giudicante è chiamato a verificare, nel contraddittorio, l’eventuale sussistenza della condizione di improcedibilità. (Precedenti: S. 129/2025 - mass. 46859; S. 270/2019 - mass. 41778).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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