Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2025
Corte cost., sent. 1° dicembre 2025, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2025
- Data di deposito
- 1° dicembre 2025
- Data di decisione
- 22 ottobre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 31 gennaio 2025
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 5 maggio 2023
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 47095
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e 3, 4 e 5 dello statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 che, nel modificare l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 – ai sensi del quale i medici di medicina generale in quiescenza possono aderire ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, anche con contratti libero professionali, e disporre del ricettario, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie – proroga tale possibilità sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il contenuto precettivo della disposizione regionale impugnata rimane inalterato rispetto a quello scrutinato nella sentenza n. 84 del 2025 che lo ha ricondotto alla competenza legislativa della Regione autonoma nella materia della tutela della salute, in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria, con esclusione dell’eccedenza dalle competenze statutarie e dell’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La modifica, riguardando unicamente la proroga del termine massimo dell’efficacia della disposizione, non smentisce il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46885; S. 124/2023; S. 62/2020 - mass. 43127).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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