Corte costituzionale
Sentenza n. 174/2025
Corte cost., sent. 28 novembre 2025, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/2025
- Data di deposito
- 28 novembre 2025
- Data di decisione
- 21 ottobre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, lett. a), legge della Regione Campania n. 10 del 29 luglio 1998
- art. 40, comma 1, lett. b), legge della Regione Campania n. 25 del 30 dicembre 2024
- art. 22, comma 2, legge della Regione Campania n. 10 del 29 luglio 1998
- art. 22, comma 1, lett a), legge della Regione Campania n. 10 del 29 luglio 1998
Parametri
- art. 20, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 117, comma 2, lett.e), Costituzione
Massime
Massima n. 47021
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 1, lett. a), della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania – antecedentemente alla novella indicata, la quale, in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto un meccanismo di finanziamento dell’ARPAC che stabilisce una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l’erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA – consentendo il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all’ARPAC, nella misura determinata, per l’esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022, prevede che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).
Massima n. 47022
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lett. a) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, al fine di determinare annualmente l’entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all’Agenzia, conferma la previsione di cui al comma 1, nel testo applicabile ratione temporis – ossia antecedentemente alla novella indicata, in vigore il 1° gennaio 2025 – per cui tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia trovano copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee. Anche essa viola pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025
Il Cancelliere
Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), sollevato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2025, il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha chiesto di intervenire con atto depositato il 16 aprile 2025.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte, sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del 18 giugno 2019);
che nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come si evince dalle medesime sentenze citate supra).
Ritenuto che i principi evocati a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, si rivelano estranei e, conseguentemente, irrilevanti nell'ipotesi in esame;
che il Procuratore generale della Corte dei conti, nel caso specifico, non è parte del giudizio a quo e, pertanto, non può ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze