Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2025

Corte cost., sent. 27 novembre 2025, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/2025
Data di deposito
27 novembre 2025
Data di decisione
20 ottobre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:173

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47051

Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901). (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima ratio di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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