Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2025
Corte cost., sent. 25 novembre 2025, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2025
- Data di deposito
- 25 novembre 2025
- Data di decisione
- 20 ottobre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:170
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 47016
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L’assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici “strutturati” – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria ex lege e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato. L’esclusione della citazione dell’assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l’effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell’impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818).
Massima n. 47017
È dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina dell’assicurazione per la responsabilità civile dei medici liberi professionisti (obbligatoria ex lege e con una duplice funzione di garanzia) è espressiva della stessa logica di quella prevista per i medici “strutturati” ed è affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale. La possibilità per il medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore deve pertanto essere riconosciuta anche a favore dei liberi professionisti, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze