Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2025

Corte cost., sent. 4 novembre 2025, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2025
Data di deposito
4 novembre 2025
Data di decisione
24 settembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. b-bis), decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012
  • legge n. 122 del 1° agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 47172

Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142).La violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e, di contro, l’art. 3 Cost. non è violato quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili.

Massima n. 47173

L’istituzione di un regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) in ambito europeo è finalizzata, da un lato, a garantire ai produttori di prodotti legati a una zona geografica una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti e la protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione; dall’altro lato, a fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti stessi. Le definizioni di DOP e IGP fanno riferimento, dunque, alla qualità del prodotto e il regime di protezione uniforme in ambito europeo ha lo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza tra produttori dei prodotti che beneficiano delle diciture protette. (Precedenti: S. 75/2023; S 40/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 3, comma 1, lett. b-bis, del d.l. n. 74 del 2012, come conv., nella parte in cui prevede la concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, limitatamente ai soli prodotti DOP e IGP. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza rispetto ai prodotti caseari non DOP, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee. Le definizioni di DOP e IGP, infatti, fanno riferimento alla qualità del prodotto, che è collegata sia all’ambiente geografico d’origine che alla specifiche modalità di produzione, la cui osservanza è garantita da controlli e sanzioni, in attuazione della disciplina comunitaria; inoltre, soltanto i prodotti DOP e IGP godono della particolare disciplina di accesso al credito denominata pegno rotativo, che consente di sostituire nel tempo i prodotti concessi in pegno con altri di valore equivalente, così da mantenere la copertura di credito e continuare la produzione. L’impatto economico negativo del sisma è dunque maggiore per queste imprese, esposte anche ad una potenziale interruzione del finanziamento. La disposizione censurata, inoltre, non costituisce una norma-provvedimento, in quanto ha introdotto una misura che costituisce il segmento di un più ampio intervento legislativo, autorizzato dalla Commissione europea e finalizzato ad approntare un ristoro alle popolazioni e alle imprese presenti nei territori colpiti dal sisma, all’interno del quale il legislatore ha calibrato i ristori in base alle esigenze delle imprese, né l’incidenza della norma su un numero limitato di destinatari è sufficiente a renderla “norma singolare” o del caso singolo. Piuttosto, si è trattato di una diversa quantificazione del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa del settore agroalimentare, giacché soltanto il ristoro dei danni subiti dal prodotto in corso di maturazione è stato circoscritto alle imprese di produzione DOP e IGP. Infine, lo stretto collegamento logico-sistematico tra gli artt. 3 e 41 Cost. comporta che se la norma censurata non risulta incompatibile con il principio di eguaglianza, né arbitraria, sproporzionata o incongrua, da essa non può discendere la lesione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza). (Precedenti: S. 186/2022 - mass. 45048; S. 218/2021- mass. 44290; S. 172/2021- mass. 44075; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 270/2010 - mass. 34885).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze