Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2025

Corte cost., sent. 10 febbraio 2025, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2025
Data di deposito
10 febbraio 2025
Data di decisione
11 dicembre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 319 del 8 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 46680

La materia degli onorari non può essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso, in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l’atto di designazione, si instaura tra l’ausiliario del magistrato e l’ufficio giudiziario e che costituisce un munus publicum, dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo, l’indole dell’istituto deve comunque garantire un rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l’esito per cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo, alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessità di ridurne i costi, l’entità dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore dell’impegno assicurato dal professionista incaricato. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44903; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 192/2015 - mass. 38550; S. 88/1970).

Massima n. 46681

Il deplorevole inadempimento delle pubbliche autorità preposte all’aggiornamento dei compensi degli ausiliari è divenuto, nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell’ambito di valutazione proprio del giudizio di legittimità costituzionale alla luce del canone della ragionevolezza, il quale – salve le ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma che prevede i compensi, l’inerzia dell’amministrazione nell’aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede – consente di pronunciarsi sull’adeguatezza dei compensi degli ausiliari del giudice per l’attività svolta nel processo e sottende un’enunciazione di portata generale, che trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio e che è identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 89/2020 - mass. 42988; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 41/1996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore. Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, peraltro già scarsamente remunerate, accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione: quale che ne fosse, in origine, il fondamento, e nel contesto di sistematica omissione degli aggiornamenti dei valori da parte delle autorità preposte, il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando i principi – affermati all’interno del sistema tabellare e trasponibili alle prestazioni remunerate “a tempo” – di equa remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della vita, sia trascurando l’esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del munus publicum conferito).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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