Corte costituzionale

Sentenza n. 158/2025

Corte cost., sent. 31 ottobre 2025, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
158/2025
Data di deposito
31 ottobre 2025
Data di decisione
23 settembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 37, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • art. 1, comma 12, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • art. 1, comma 15, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • Allegato A, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020
  • art. 1, comma 36, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 8 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 47005

Al legislatore regionale e provinciale è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre o rinviare alle disposizioni statali. (Precedenti: S. 50/2024 - mass. 46034; S. 239/2022 - mass. 45190; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 16/2021- mass. 43574; S. 40/2017 - mass. 39659; S. 98/2013 - mass. 37085).

Massima n. 47006

Sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia, sia quella delle relative sanzioni amministrative, che non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono. (Precedenti: S. 50/2024 - mass. 46034; S. 164/2022 - mass. 45178; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 121/2018 - mass. 40810; S. 271/2012; S. 246/2009 - mass. 33757; S. 240/2007 - mass. 31475; S. 384/2005 - mass. 29855; S. 12/2004 - mass. 28217).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., l’art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, n. 8, nella parte in cui, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, in caso di violazione dell’obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, anche laddove si limitano a riprodurre testualmente le disposizioni statali).

Massima n. 47007

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), che, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, comminavano una sanzione pecuniaria ai titolari e ai gestori dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti per la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina chirurgica da parte del personale e dei collaboratori dei servizi di ristorazione. La sanzione pecuniaria contestata innanzi al giudice comune è stata irrogata sulla base della sola legge statale, per cui il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate. (Precedente: S. 97/2025 - mass. 46846).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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