Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2025

Corte cost., sent. 16 ottobre 2025, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/2025
Data di deposito
16 ottobre 2025
Data di decisione
22 settembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, legge della Regione Umbria n. 9 del 6 marzo 1998
  • art. 16, comma 1, lett. k), legge della Regione Umbria n. 12 del 1° agosto 2024
  • art. 1, legge della Regione Umbria n. 18 del 21 dicembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46971

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con riguardo a questioni di legittimità costituzionale sottoposte nell’ambito di giudizi di parificazione, il Procuratore generale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato: pertanto il suo intervento non è ammissibile. (Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46025).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio avente ad oggetto disposizioni della Regione Umbria, censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023).

Massima n. 46972

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lett. k), della legge reg. Umbria n. 12 del 2024, che disciplina la modalità di finanziamento dell’ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale, genericamente per tutti i compiti assegnati all’Agenzia. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023, viola la norma interposta indicata, la quale richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. L’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPA, infatti, non permette di distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. (Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).

Massima n. 46973

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 1 della legge reg. Umbria n. 18 del 2022, nella parte in cui ha confermato anche nell’esercizio finanziario 2023 l’applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, il quale disciplina la modalità di finanziamento dell’ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale genericamente per tutti i compiti assegnati all’Agenzia. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023;

3) dichiara inammissibile l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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