Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2025

Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/2025
Data di deposito
7 febbraio 2025
Data di decisione
20 gennaio 2025
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:15

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46638

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.» Tale disposizione, contenuta nel secondo periodo del comma 4, esclude la responsabilità in solido dell’imprenditore committente con l’appaltatore e i subappaltatori per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore/subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell’IPSEMA per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici/subappaltatrici. Nessuna ragione di ordine costituzionale osta all’ammissibilità della richiesta: la norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l’art. 75, secondo comma, Cost., preclude il ricorso all’istituto – non avendo attinenza con le leggi tributarie e di bilancio né con quelle di amnistia e di indulto né con leggi che a queste siano strettamente connesse – né si configura come una legge costituzionalmente necessaria o a contenuto costituzionalmente vincolato. La formulazione del quesito risponde ai requisiti di chiarezza e semplicità – essenziali per garantire il popolo nell’esercizio del suo potere sovrano – e tocca un aspetto puntuale e qualificante della responsabilità dell’imprenditore; il quesito rivela una matrice razionalmente unitaria essendo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità solidale per i citati danni non indennizzati e ripristinarne l’originaria ampiezza, nei termini definiti dall’art. 1, comma 910, della legge n. 296 del 2006, che non contemplava limitazioni. La struttura del quesito è coerente con l’esito e idonea a conseguire tale finalità in quanto l’eventuale abrogazione referendaria ricomporrebbe il sistema in modo armonico con il fine ispiratore della richiesta referendaria. Infine, il quesito, col suo carattere meramente ablativo, tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento dell’attuale assetto della responsabilità solidale o la sua integrale riespansione, garantendo così all’elettore quella scelta chiara e consapevole che il giudizio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è chiamato a salvaguardare. (Precedenti: S. 57/2022 - mass. 44750; S. 56/2022 - mass. 44687; S. 51/2022 - mass. 44663; S. 27/2017 - mass. 39526; S. 16/1978 - mass. 14196).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», dichiarata conforme a legge dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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