Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2025
Corte cost., sent. 7 ottobre 2025, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2025
- Data di deposito
- 7 ottobre 2025
- Data di decisione
- 9 luglio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Liguria n. 1 del 7 febbraio 2008
- art. 2, comma 4, legge n. 4 del 18 marzo 2013
Parametri
Massime
Massima n. 46992
Lo scopo del vincolo di destinazione alberghiera consiste, ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983), nella conservazione e nella tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, in applicazione dell’art. 41, terzo comma, Cost. A tali finalità devono, pertanto, ispirarsi anche le regioni, chiamate a disciplinare tale aspetto nell’ambito della competenza legislativa residuale in materia di turismo e di quella concorrente in materia di governo del territorio. (Precedente: S. 4/1981).Il legislatore può apporre restrizioni di carattere generale alla libertà di iniziativa economica privata, a condizione che tali limiti corrispondano all’utilità sociale e alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana e non si traducano in misure arbitrarie ed incongrue. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45005; S. 218/2021 - mass. 44288; S 47/2018- mass. 39973).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. La disposizione censurata dal TAR Liguria, nell’ammettere la rimozione del vincolo in esame per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, non include tutte le ipotesi di carente convenienza economico-produttiva, limitandosi in modo irragionevole e contrario al principio di proporzionalità alle ipotesi di impossibilità di realizzare interventi di adeguamento dell’immobile e di inidoneità della sua collocazione allo svolgimento dell’attività alberghiera. Ne deriva, da un lato, l’obbligo di proseguire quest’ultima, anche se gravata da perdite e oneri esorbitanti, in pregiudizio dell’interesse del singolo operatore economico e senza alcun vantaggio per la collettività; dall’altro, che la disciplina regionale vanifica la valutazione della perdurante convenienza economico-produttiva, coessenziale alla libertà di iniziativa economica privata, e inibisce anche all’amministrazione ogni apprezzamento di usi alternativi dell’immobile vincolato, anche vantaggiosi e rispondenti all’utilità sociale. Le limitazioni sancite dal legislatore regionale contravvengono, inoltre, al canone del “minimo mezzo”, che prescrive di privilegiare le misure idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti, e si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo di assicurare l’efficienza del mercato turistico e di salvaguardare gli interessi, occupazionali e culturali, che vi gravitano attorno).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare, nell'ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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