Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2025
Corte cost., sent. 31 luglio 2025, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2025
- Data di deposito
- 31 luglio 2025
- Data di decisione
- 10 giugno 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020
- legge n. 126 del 13 ottobre 2020
- art. 46, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
- art. 12, comma 10, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- legge n. 176 del 18 dicembre 2020
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46945
Secondo quanto stabilisce l’art. 21 delle Norme integrative, le sorti del procedimento principale, in linea di principio, non producono effetti sul giudizio incidentale. Quest’ultimo, infatti, in ossequio al principio di autonomia, non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. La rilevanza della questione deve essere infatti valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti quand’anche costituiti dall’estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti. (Precedenti: S. 120/2024 - mass. 46314; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111).
Massima n. 46946
Il legislatore può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino, sempre che si tratti di ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione. (Precedente: S. 27/1969 - mass. 3165).Nella situazione di emergenza sanitaria, il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe. (Precedente: S. 128/2021 - mass. 43959).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, le prime due, dalla Cassazione, sez. lavoro, e, la terza, dalla Corte d’appello di Catania, tutte in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come conv., dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., i quali, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabiliscono, ratione temporis, che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, senza estendere tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. Il c.d. “blocco” dei licenziamenti, introdotto con il primo dei d.l. censurati per cinque mesi a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso d.l., ed esteso, con gli altri due, rispettivamente, dal 15 agosto 2020 in avanti e fino alla data del 31 gennaio 2021, è una misura di natura eccezionale e di applicazione tendenzialmente generalizzata, prescindendo dalle dimensioni dell’impresa e interessando l’intero panorama dei licenziamenti economici, sia di natura collettiva che individuale, per cui non può essere estesa oltre il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme. Il “blocco” non è pertanto giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi la qualifica di dirigente, poiché quest’ultima tipologia di lavoratore, pur rientrando tra i lavoratori subordinati, ex art. 2095 cod. civ., non è comparabile alle altre categorie, configurando un vero e proprio alter ego dell’imprenditore. Né è irragionevole la differenziazione tra i dirigenti che, se coinvolti in procedure collettive di licenziamento mantengono il posto di lavoro, e quelli che lo perdono se a loro viene intimato un licenziamento individuale per ragioni economiche: le norme emergenziali censurate ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti caratterizzata dalla medesima “asimmetria”, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei licenziamenti individuali dovuti a motivi “economici”, ex legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria di lavoratori. La corrispondenza tra i due assetti – quello ordinario e quello emergenziale, accomunati da analoga “asimmetria” – conferisce, già di per sé, coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal legislatore del periodo pandemico, vieppiù considerando che la sua discrezionalità, nel disegnare misure di contrasto della pandemia, è più ampia che in condizioni ordinarie, e che comunque il succedersi delle varie disposizioni, nel corso dei mesi, testimonia lo sforzo di rendere la misura in esame proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica dell’extrema ratio. Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti”. Al contempo, sul versante della tutela del lavoro, ex artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” – quadri, impiegati, operai –, sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori, compresi i dirigenti, altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva). (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44353; S. 128/2021 - mass. 43959; S. 194/2018 - mass. 40526; S. 228/2001 - mass. 26396; S. 309/1992 - mass. 18560; S. 180/1987 - mass. 4283; S. 101/1975 - mass. 7784; S. 121/1972 - mass. 6204).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2024;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2024;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Catania, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2025.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze