Corte costituzionale

Sentenza n. 14/2025

Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/2025
Data di deposito
7 febbraio 2025
Data di decisione
20 gennaio 2025
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:14

Parametri

Massime

Massima n. 46648

Nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo sono ammessi i rappresentanti dei delegati o dei presentatori o del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali, pur non assumendo il ruolo di parti, possono illustrare memorie anche se non previsto dalla legge, in conformità all’esigenza di dare accesso a ulteriori argomentazioni rilevanti ai fini del decidere in un procedimento teso a far valere i limiti obiettivi di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su posizioni soggettive di parte. (Precedenti: S. 60/2022 - mass. 44664; S. 59/2022 - mass. 44635; S. 58/2022 - mass. 44753; S. 56/2022 - mass. 44684; S. 51/2022 - mass. 44661; S. 50/2022 - mass. 44531; S. 49/2022 - mass. 44676; S. 16/1978 - mass. 14196).

Massima n. 46649

L’ammissibilità della richiesta referendaria va giudicata alla luce sia dei criteri desumibili dall’art. 75, secondo comma, Cost., sia del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie. Secondo l’ormai costante giurisprudenza costituzionale, infatti, non solo la richiesta referendaria non può investire le leggi indicate nell’art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale deve consentire una scelta libera e consapevole, richiedendosi che esso presenti i caratteri della chiarezza, dell’omogeneità, dell’univocità, nonché una matrice razionalmente unitaria. Inoltre, deve anche evitarsi che il referendum abrogativo si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie, trattandosi di un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento. Anche l’uso della tecnica del ritaglio non è di per sé causa di inammissibilità della richiesta referendaria, allorquando quest’ultima sia diretta ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita. In altri termini, la proposta di abrogazione in tal caso non opera alcuna manipolazione del testo, tale da dar vita a una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, ma si limita a sottrarre dall’ordinamento un certo contenuto normativo affinché esso venga sostituito con quanto sopravvive all’abrogazione, per effetto della fisiologica espansione delle norme residue. (Precedenti: S. 60/2022; S. 57/2022 - mass. 44750; S. 59/2022 - mass. 44636; S. 56/2022 - mass. 44687; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 16/1978 - mass. 14196).

Massima n. 46650

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del d.lgs. n. 81 del 2015, limitatamente alle seguenti parti: art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle lettere «b-bis)»; art. 19, comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; art. 19, comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; art. 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,». Anzitutto, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell’art. 75 Cost., o da esso ricavabili in via sistematica. Le disposizioni oggetto del quesito – inerenti alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in specie con riguardo alle condizioni previste per la sua stipulazione (e anche per le proroghe e i rinnovi) – non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie di leggi ivi elencate, neppure a quelle ricavabili in via di interpretazione logico-sistematica. La richiesta riguarda frammenti delle disposizioni indicate, in tema di apposizione del termine, durata, proroghe e rinnovi del contratto di lavoro subordinato, che agevolano, al ricorrere di certe condizioni, l’impiego dei contratti di lavoro a tempo determinato. L’esito della richiesta referendaria mira dunque – al contempo – alla riespansione dell’obbligo della causale giustificativa anche per i contratti (e i rapporti) di lavoro di durata inferiore ai dodici mesi, e all’esclusione del potere delle parti di individuare giustificazioni, a fondamento della stipulazione (o della proroga o del rinnovo) di tali contratti, diverse da quelle indicate dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Sono inoltre rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, nonché della matrice razionalmente unitaria dello stesso, costantemente ritenuti da questa Corte necessari affinché il corpo elettorale possa esercitare una scelta libera e consapevole. L’obiettivo dei sottoscrittori del referendum, desumibile dalla finalità incorporata nel quesito, vale a dire dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, risulta, pertanto, chiaro: l’elettore è posto dinanzi a un’alternativa secca: da un lato, la riespansione dei vincoli al ricorso al lavoro temporaneo, nella forma della generalizzazione dell’obbligo di giustificazione dell’apposizione del termine al contratto, senza eccezioni con riguardo alla durata del rapporto e in riferimento alle sole ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi; dall’altro, la conservazione della normativa vigente, che, all’opposto, ne agevola l’impiego. Occorre, infine, rilevare che la proposta referendaria, pur utilizzando la tecnica del ritaglio di frammenti normativi, non contraddice la natura abrogativa dell’istituto. Attraverso l’abrogazione dei frammenti di disposizioni si mira a realizzare un effetto meramente ablatorio delle specifiche previsioni che consentono la stipulazione (nonché la proroga e il rinnovo) del contratto a tempo determinato o senza alcuna causale giustificativa, purché con durata massima di dodici mesi, o con una causale giustificativa individuata dalle parti, entro il 31 dicembre 2025, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. (Precedente: S. 59/2022 - mass. 44755).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle seguenti parti:

- art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti»; e alle lettere «b-bis)»;

- art. 19, comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;

- art. 19, comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»;

- art. 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze