Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2025

Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2025
Data di deposito
28 luglio 2025
Data di decisione
24 giugno 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 4, secondo periodo, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 46979

Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere. (Precedenti: S. 195/2022 - mass. 45011; S. 125/2022; S. 6/2019 - mass. 42180; S. 416/2000).Qualora il legislatore abbia inteso contemperare due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti: S. 5/2023; S. 188/2022 - mass. 45037; S. 20/2019 - mass. 42503; S. 1/2014 - mass. 37583).

Massima n. 46980

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ove si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi» e, quindi, causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore alla soglia, definita tramite rinvio a norma tributaria, di importo fisso attualmente pari a 5.000 euro. Mentre l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni fiscali, definitivamente accertate, ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare, nonché quello di indurre indirettamente ad assolvere agli obblighi fiscali, la relativa deroga, stabilita dalla disposizione censurata per un importo fisso, mira a garantire la massima partecipazione e la par condicio tra i partecipanti alle gare di appalto e, di conseguenza, anche la concorrenza. Grazie al meccanismo della soglia minima di rilevanza, ancorata a un importo predefinito, tale misura genera una chiara consapevolezza circa le conseguenze connesse alle violazioni in materia fiscale, rivelandosi idonea allo scopo e, altresì, necessaria. Quanto alla proporzionalità in senso stretto, la misura consente di selezionare gli operatori ricorrendo al grado di significatività del debito fiscale, definito da una soglia che rientra nella discrezionalità del legislatore. Né la misura introdotta appare manifestamente irragionevole, poiché contempera l’esigenza di trattare le violazioni fiscali definitivamente accertate in modo severo, come richiesto dalle norme sovranazionali, con la possibilità di consentire la partecipazione per quelle di importo non significativo. Spetta comunque al legislatore, da una parte, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate, in modo da perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle gare per l’affidamento di appalti pubblici e, dall’altra, considerare la possibilità di non escludere dalla partecipazione alla gara l’operatore economico che abbia commesso una violazione di importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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