Corte costituzionale

Sentenza n. 127/2025

Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/2025
Data di deposito
24 luglio 2025
Data di decisione
23 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 227, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 46825

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP presso il Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU – dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione. Il rimettente, giudice dell’udienza preliminare, non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto non è chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e ad applicare la pena prevista per il reato contestato: in assenza di una richiesta di riti alternativi, tali profili decisori competono infatti al giudice del dibattimento, con conseguente carattere prematuro e ipotetico della questione. Né la rilevanza potrebbe individuarsi nel difetto di giurisdizione e nella conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria che deriverebbero da un eventuale accoglimento della questione, essendo il profilo dell’ammissibilità logicamente propedeutico a quello del merito. Il rimettente, inoltre, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale, attività nel corso della quale è stata realizzata nella specie la condotta diffamatoria, come invece avrebbe dovuto, quanto meno in termini di non implausibilità, nella prospettiva della «ragionevole previsione di condanna» quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 120/2018 - mass. 40506; O. 56/2023 - mass. 45422; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - mass. 39148).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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