Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2025
Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2025
- Data di deposito
- 24 luglio 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 227, codice penale militare di pace
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 10, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 46825
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP presso il Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU – dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione. Il rimettente, giudice dell’udienza preliminare, non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto non è chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e ad applicare la pena prevista per il reato contestato: in assenza di una richiesta di riti alternativi, tali profili decisori competono infatti al giudice del dibattimento, con conseguente carattere prematuro e ipotetico della questione. Né la rilevanza potrebbe individuarsi nel difetto di giurisdizione e nella conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria che deriverebbero da un eventuale accoglimento della questione, essendo il profilo dell’ammissibilità logicamente propedeutico a quello del merito. Il rimettente, inoltre, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale, attività nel corso della quale è stata realizzata nella specie la condotta diffamatoria, come invece avrebbe dovuto, quanto meno in termini di non implausibilità, nella prospettiva della «ragionevole previsione di condanna» quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 120/2018 - mass. 40506; O. 56/2023 - mass. 45422; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - mass. 39148).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze