Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2025
Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2025
- Data di deposito
- 24 luglio 2025
- Data di decisione
- 23 giugno 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 10, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- legge n. 176 del 18 dicembre 2020
- art. 25, comma 12, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 46947
La Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. L’art. 102, secondo comma, Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disp. trans. fin. Cost. impone l’obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti (“salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari”) entro il termine ordinatorio di 5 anni: ne consegue che il legislatore – nel modificarne la disciplina sia in sede di prima revisione sia successivamente – incontra il duplice limite costituzionale di non snaturare le materie attribuite a dette giurisdizioni e di assicurarne la conformità alla Costituzione. (Precedenti: S. 204/2024 - mass. 46583; S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mas. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 144/1998 - mass. 23881).La giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, per cui l’attribuzione ad essa di controversie non aventi a oggetto rapporti di tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. (Precedenti: S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mass. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 300/2009; O. 218/2009; O. 395/2007 - mass. 31851; O. 94/2006; O. 34/2006).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., gli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., “decreto ristori”, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., “decreto rilancio”, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto a favore di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Le disposizioni censurate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sez. 2, violano il divieto di istituzione di giudici speciali dal momento che snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione di tale giudice. Le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo rendono, infatti, evidente la sua natura di misura di sostegno economico a favore di quei soggetti che, stante la situazione di emergenza e i provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla, hanno subito una riduzione dell’attività economica: detto contributo non presenta, pertanto, natura tributaria, difettando il requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integra un beneficio fiscale, non consistendo in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto, né un’agevolazione fiscale, che presuppone un pregresso rapporto tributario che, invece, manca. La Corte di giustizia tributaria rimettente, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, deve individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa). (Precedenti: S. 80/2024 - mass. 46175; S. 182/2022; S. 128/2022 - mass. 44944; S. 27/2022; S. 120/2020 - mass. 45650; S. 236/2017 - mass. 42144; S. 96/2016, S. 178/2015 - mass. 38537; S. 70/2015 - mass. 38331).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze