Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2025

Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/2025
Data di deposito
24 luglio 2025
Data di decisione
24 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge della Regione Puglia n. 28 del 13 novembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46997

La presenza di due livelli di governo, che connota la funzione sanitaria pubblica, rende necessaria la definizione di un sistema di regole basato sul principio di leale collaborazione, volto al rispetto delle reciproche competenze e orientato ad assicurare il miglior servizio alla collettività: in ossequio a tale principio, non solo le regioni non possono violare i principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato, ma è altresì essenziale che quest’ultimo, per parte sua, si adoperi, oltre che a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, anche a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, come stabilito dalla legge: l’obsolescenza delle prestazioni previste, infatti, incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e garantito in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra territori regionali. (Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45165; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020 - mass. 43127).

Massima n. 46998

La remunerazione in base al sistema “a tariffa” delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA persegue lo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili; la loro definizione è stabilita all’esito di un complesso procedimento, teso a realizzare un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. (Precedenti: S. 176/2023; S. 76/2023 - mass. 45477; S. 94/2009).L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nello stabilire le tariffe massime delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA (assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN), nonché gli importi tariffari fissati dalle singole regioni (che, se di misura superiore alle prime, restano a carico dei relativi bilanci), e nel prevedere, per le prestazioni di assistenza sanitaria, il concerto tra il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze volto all’adozione di un apposito decreto (c.d. “decreto tariffe”), rientra tra i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, oltre che fra quelli in materia di tutela della salute. (Precedente: S. 176/2023). Se una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024, che, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha disposto l’immediata vigenza ed esecuzione del decreto ministeriale chiamato a definire le relative tariffe, non ancora entrate in vigore e successivamente sostituite. La disposizione impugnata dal Governo, anticipando l’operatività delle tariffe a un momento in cui le stesse non erano ancora efficaci, si pone in contrasto con l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, incidendo sul regime di efficacia del “decreto tariffe” da esso previsto, la cui adozione, come disposto dall’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.C.m. LEA, condiziona l’erogazione delle prestazioni alla sua approvazione e applicabilità, al fine di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia dei LEA e il contenimento della spesa pubblica. Né il riferimento testuale alla pubblicazione del decreto tariffe, contenuto nell’art. 64 del d.P.C.m. LEA, può essere ragionevolmente inteso come idoneo a considerare la pubblicazione quale presupposto sufficiente a determinare l’applicabilità delle tariffe di cui sia stata espressamente rinviata l’entrata in vigore, precludendo tale rinvio, in radice, l’efficacia delle relative disposizioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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