Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2025
Corte cost., sent. 22 luglio 2025, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2025
- Data di deposito
- 22 luglio 2025
- Data di decisione
- 9 luglio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 121, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 123, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 204, legge n. 107 del 13 luglio 2015
- art. 1, comma 205, legge n. 107 del 13 luglio 2015
Parametri
Massime
Massima n. 46929
Le sopravvenienze normative non retroattive non sono idonee a incidere sui fatti regolati dalla disciplina previgente relativamente alla quale si è instaurato il giudizio principale; la restituzione degli atti al giudice a quo, infatti, è disposta quando lo ius superveniens può applicarsi nel giudizio principale, con conseguente onere per il rimettente di effettuare una nuova valutazione sulla perdurante rilevanza e non manifesta fondatezza della questione. (Precedente: O. 136/2024).
Massima n. 46930
Il giudizio di legittimità costituzionale sorto in via incidentale è attivato su esclusivo impulso del rimettente, il quale autonomamente individua con l’ordinanza di rimessione le questioni da sottoporre al Giudice delle leggi, anche rispetto a eventuali profili di illegittimità costituzionale segnalati, nel corso del giudizio a quo, dalle parti con apposita istanza. Ne deriva che la conseguenza della cessazione della materia del contendere si può determinare solo nei casi di giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale. (Precedente: S. 227/2021 - mass. 44392).
Massima n. 46931
Il giudizio di rilevanza esige la dimostrazione della necessità, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo a quo e non richiede, invece, la dimostrazione che l’accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sul suo esito. Ciò che è essenziale è, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull’iter motivazionale che conduce alla decisione. (Precedenti: S. 25/2024; S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247).
Massima n. 46932
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il petitum non è interamente vincolante per la Corte costituzionale qualora ritenesse fondate le questioni. (Precedenti: S. 176/2024; S. 221/2023 - mass. 45909)
Massima n. 46933
Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese è funzionale anche a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni euro-unitari. Copertura finanziaria delle spese ed equilibrio di bilancio sono, infatti, due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento: l’obbligo sostanziale dell’equilibrio di bilancio per il legislatore statale e regionale si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45242; S. 253/2022; S. 226/2021; S. 106/2021 - mass. 43888; S. 115/2020 - mass. 43528; S. 112/2020; S. 4/2020 - mass. 41531; S. 274/2017 - mass. 41125).
Massima n. 46934
La norma sulla copertura finanziaria, dettata dall’art. 81 Cost., attiene all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria, essendo, al contempo, fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Ne consegue che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 29961 del 2023, conformemente a una precedente pronuncia della CGUE, nel senso di estendere anche ai docenti non di ruolo che assumono incarichi annuali l’assegnazione della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro. Il rimettente – chiamato ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegnazione del beneficio e ad assicurare la primazia del diritto euro-unitario e una tutela giurisdizionale effettiva – evoca erroneamente a fondamento delle proprie censure il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese, che si applica al legislatore e non al giudice. Esistono, peraltro, nell’ordinamento altre procedure per fronteggiare l’aumento delle spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, anche europee, o della Corte costituzionale, idonee a garantire da un lato l’effettività di tali pronunce e al contempo gli equilibri di bilancio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), così come interpretato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961, sollevate, in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze