Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2025

Corte cost., sent. 22 luglio 2025, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/2025
Data di deposito
22 luglio 2025
Data di decisione
9 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 123, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 204, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 205, legge n. 107 del 13 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 46929

Le sopravvenienze normative non retroattive non sono idonee a incidere sui fatti regolati dalla disciplina previgente relativamente alla quale si è instaurato il giudizio principale; la restituzione degli atti al giudice a quo, infatti, è disposta quando lo ius superveniens può applicarsi nel giudizio principale, con conseguente onere per il rimettente di effettuare una nuova valutazione sulla perdurante rilevanza e non manifesta fondatezza della questione. (Precedente: O. 136/2024).

Massima n. 46930

Il giudizio di legittimità costituzionale sorto in via incidentale è attivato su esclusivo impulso del rimettente, il quale autonomamente individua con l’ordinanza di rimessione le questioni da sottoporre al Giudice delle leggi, anche rispetto a eventuali profili di illegittimità costituzionale segnalati, nel corso del giudizio a quo, dalle parti con apposita istanza. Ne deriva che la conseguenza della cessazione della materia del contendere si può determinare solo nei casi di giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale. (Precedente: S. 227/2021 - mass. 44392).

Massima n. 46931

Il giudizio di rilevanza esige la dimostrazione della necessità, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo a quo e non richiede, invece, la dimostrazione che l’accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sul suo esito. Ciò che è essenziale è, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull’iter motivazionale che conduce alla decisione. (Precedenti: S. 25/2024; S. 88/2022 - mass. 44803; S. 19/2022 - mass. 44523; S. 202/2021 - mass. 44247).

Massima n. 46932

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il petitum non è interamente vincolante per la Corte costituzionale qualora ritenesse fondate le questioni. (Precedenti: S. 176/2024; S. 221/2023 - mass. 45909)

Massima n. 46933

Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese è funzionale anche a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni euro-unitari. Copertura finanziaria delle spese ed equilibrio di bilancio sono, infatti, due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento: l’obbligo sostanziale dell’equilibrio di bilancio per il legislatore statale e regionale si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45242; S. 253/2022; S. 226/2021; S. 106/2021 - mass. 43888; S. 115/2020 - mass. 43528; S. 112/2020; S. 4/2020 - mass. 41531; S. 274/2017 - mass. 41125).

Massima n. 46934

La norma sulla copertura finanziaria, dettata dall’art. 81 Cost., attiene all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria, essendo, al contempo, fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Ne consegue che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 29961 del 2023, conformemente a una precedente pronuncia della CGUE, nel senso di estendere anche ai docenti non di ruolo che assumono incarichi annuali l’assegnazione della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro. Il rimettente – chiamato ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegnazione del beneficio e ad assicurare la primazia del diritto euro-unitario e una tutela giurisdizionale effettiva – evoca erroneamente a fondamento delle proprie censure il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese, che si applica al legislatore e non al giudice. Esistono, peraltro, nell’ordinamento altre procedure per fronteggiare l’aumento delle spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, anche europee, o della Corte costituzionale, idonee a garantire da un lato l’effettività di tali pronunce e al contempo gli equilibri di bilancio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), così come interpretato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961, sollevate, in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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