Corte costituzionale
Sentenza n. 12/2025
Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/2025
- Data di deposito
- 7 febbraio 2025
- Data di decisione
- 20 gennaio 2025
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:12
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 46642
Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo è consentita l’illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori della richiesta di referendum ai sensi dell’art. 33 della legge n. 352 del 1970. (Precedente: S. 60/2022 - mass. 44664).
Massima n. 46643
L’art. 75 Cost. stabilisce espressamente che la richiesta referendaria possa avere ad oggetto l’abrogazione anche totale di una legge, o di un atto avente valore di legge, contemplando, pertanto, la possibilità che il referendum investa un testo articolato e complesso. Ciò che rileva perché la richiesta referendaria sia ammissibile è il fatto che il quesito incorpori l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira, nel senso che dalle norme proposte per l’abrogazione sia dato trarre con evidenza una matrice razionalmente unitaria, un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. (Precedenti: S. 56/2022 - mass. 44687; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990 - mass. 16110; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4042; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14934 e 14935; S. 25/1981; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14201).
Massima n. 46644
I limiti costituzionali al referendum sono essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario dello strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione e, dall’altro, l’incisione sulla libertà del voto dell’elettore, che potrebbe maturare convincimenti diversi rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità. Tali limiti, tuttavia, non precludono l’abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti, qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario, non concretandosi in tal caso un uso artificioso del referendum abrogativo tale da eccedere le previsioni dell’art. 75 Cost. (Precedenti: S. 56/2022; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 15/1997 - mass. 23172; S. 35/1993; S. 16/1978 - mass. 14201).
Massima n. 46645
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015, come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, come conv.; dalla sentenza n. 194 del 2018; dalla legge n. 145 del 2018; dal d.lgs. n. 14 del 2019; dal d.l. n. 23 del 2020, come conv.; dalla sentenza n. 150 del 2020; dal d.l. n. 118 del 2021, come conv.; dal d.l. n. 36 del 2022, come conv.; dalle sentenze n. 22 e n. 128 del 2024. Tale atto, nell’esercizio della legge di delega n. 183 del 2014, ha dettato una disciplina organica dell’apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi intimati, dai datori “sopra-soglia” e “sotto-soglia”, ai lavoratori (operai, impiegati o quadri) assunti, a decorrere dal 7 marzo 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, affiancandosi alla disciplina già posta dagli artt. 18 statuto lavoratori e 8 della legge n. 604 del 1966, applicabile ai lavoratori assunti prima di tale data. Nessuna ragione di ordine costituzionale osta, infatti, all’ammissibilità della richiesta in quanto la disciplina è estranea alle materie per le quali l’art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso al referendum; la stessa non può essere ritenuta costituzionalmente necessaria o a contenuto costituzionalmente vincolato, in quanto l’eventuale esito positivo del referendum non determinerebbe una lacuna nella tutela del diritto fondamentale al lavoro ma l’applicabilità, anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, della disciplina già citata applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per tale motivo l’eventuale rimozione dall’ordinamento dell’intero d.lgs. n. 23 del 2015 non farebbe nemmeno scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente, dal momento che l’effetto innovativo sulla disciplina vigente consisterebbe nella fisiologica espansione della sfera di operatività di norme già presenti nell’ordinamento e tuttora vigenti, seppure con un ambito di efficacia limitato. Sussiste, infine, la matrice razionalmente unitaria che giustifica l’unicità della richiesta, funzionale alla reductio ad unum della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi. Né, infine, la circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe per tutte le ipotesi di invalidità – perché in alcuni casi particolari si avrebbe, invece, un arretramento di tutela – assume una dimensione tale da inficiare la chiarezza, l’omogeneità e la stessa univocità del quesito. (Precedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 50/2000 - mass. 25167).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato: dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018; dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155); dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2020; dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n. 147; dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79; dalle sentenze della Corte costituzionale n. 22 e n. 128 del 2024; richiesta dichiarata conforme a legge con ordinanza del 12 dicembre 2024, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze