Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2025
Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2025
- Data di deposito
- 21 luglio 2025
- Data di decisione
- 6 maggio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 27-bis, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
- art. 2, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022
Parametri
Massime
Massima n. 46870
Ai fini della rilevanza, non è richiesto al giudice a quo di osservare un rigido ordine nell’affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell’ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità e quindi tali da essere necessariamente esaminate prima di proporre quest’ultima, salvo che la valutazione dell’ordine delle questioni sottoposte al suo giudizio non trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi “priorità logica”. (Precedente: S. 202/2021 - mass. 44246).
Massima n. 46871
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Brescia, sez. lavoro, determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso. Infatti, in materia di stato civile – giusta la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita formato all’estero e relativo a un minore, perché non contrario all’ordine pubblico internazionale – il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all’impiego da parte della partner di tecniche di PMA, comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso, dove l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori (in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata), stante l’esigenza di realizzare l’interesse del minore nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze. Risponde, in definitiva, all’interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriale, ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità. In siffatto quadro, l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità, perché l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e quella intenzionale. Viene così in rilievo la esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. Nei termini della questione posta, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione in casi particolari (ex art. 44 legge n. 184 del 1983). (Precedenti: S. 68/2025 - mass. 46864; S. 161/2023 - mass. 45740; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 105/2018 - mass. 40771; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 371/2003 - mass. 28174; S. 104/2003 - mass. 27646; S. 197/2002 - mass. 27000; S. 405/2001 - mass. 26677; S. 179/1993 - mass. 19493).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze