Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2025

Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2025
Data di deposito
7 febbraio 2025
Data di decisione
20 gennaio 2025
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 5 febbraio 1992
  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 46625

È ammissibile la formulazione di quesiti referendari che abbiano a oggetto singole parole o singole frasi, eventualmente anche prive di un autonomo significato normativo, a condizione che tale tecnica, pur potendo comportare importanti sviluppi normativi (in quanto abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente), non trasformi il referendum abrogativo in referendum propositivo. (Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44677; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 32/1993).

Massima n. 46626

Il carattere abrogativo del referendum non è tradito, di per sé, dalla manipolazione dei testi normativi – ovvero dalla formulazione di quesiti che pongano in essere operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole – ma dalla presentazione al corpo elettorale, attraverso quesiti siffatti, non tanto di un’ablazione di contenuti normativi, quanto di una nuova norma direttamente costruita con una tecnica di tagli e cuciture, quale nuova statuizione non ricavabile ex se dall’ordinamento e del tutto estranea al contesto normativo. (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 36/1997).

Massima n. 46627

È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lett. f), della legge n. 91 del 1992, dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024. Il quesito referendario, che ha la finalità di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di uno Stato non appartenente all’UE possano richiedere la cittadinanza italiana, è estraneo alle materie precluse all’istituto referendario dall’art. 75 Cost. e, secondo una matrice razionalmente unitaria, conduce l’elettore a una scelta chiara, univoca e facilmente intellegibile. Esso non valica la “soglia di tollerabile manipolatività” consentita – peraltro, in certa misura, inevitabile, senza che per ciò solo il referendum dismetta il proprio carattere abrogativo – e non denota un carattere “surrettiziamente propositivo” dell’alternativa posta al corpo elettorale. Nemmeno determina lo stravolgimento dell’originaria ratio, essendo i cinque anni di residenza legale una cifra già utilizzata dal legislatore per le medesime esigenze: la normativa di risulta sarebbe pienamente in linea non solo con i princìpi, ma anche con le stesse regole già contenute nel testo legislativo sottoposto a parziale abrogazione, impiegando un criterio già utilizzato dal legislatore e del quale non muterebbe i tratti caratterizzanti. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44637; S. 57/2022 - mass. 44750-44751; S. 26/2017 - mass. 39549-39550; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 16/1978 - mass. 14196).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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