Corte costituzionale
Sentenza n. 109/2025
Corte cost., sent. 17 luglio 2025, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/2025
- Data di deposito
- 17 luglio 2025
- Data di decisione
- 20 maggio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:109
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46926
La Corte costituzionale può rimediare al vulnus costituzionalità di una norma individuando una soluzione “a rime adeguate”, che trovi nell’ordinamento precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46909; S. 62/2022 - mass. 44627; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 224/2020 - mass. 42755-42756).
Massima n. 46927
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, dello stesso codice. La disposizione censurata dal TAR Calabria, secondo cui la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, prevista per effetto dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario, cessa con la chiusura di questo, delinea un sistema irragionevole e contraddittorio: il legislatore, da un lato, istituisce e investe nella misura del controllo giudiziario per il recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale – riabilitando provvisoriamente l’impresa a tenere rapporti con la pubblica amministrazione e a svolgere attività economiche, grazie al fondamentale tassello della sospensione degli effetti dell’interdittiva – ma, dall’altro lato, stabilisce l’automatica riespansione di tali effetti anche in ipotesi di esito positivo della misura, senza attendere la valutazione prefettizia di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia. Quest’ultimo costituisce, infatti, il vero “nodo di collegamento” tra la misura della prevenzione giudiziaria (il controllo) e la misura della prevenzione amministrativa (l’informazione interdittiva), in quanto è il momento in cui l’ordinamento impone di riscontrare se il percorso intrapreso dall’imprenditore controllato, abbia prodotto l’auspicato superamento dell’originario pericolo di infiltrazione mafiosa. La protrazione della sospensione degli effetti interdittivi sino al momento della rivalutazione prefettizia scongiura per l’imprenditore che abbia positivamente concluso l’attività monitorata sia la crisi economica irreversibile , sia il rischio di un possibile riavvicinamento al mondo criminale. (Precedenti: S. 180/2022; S. 57/2020).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze