Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2025

Corte cost., sent. 17 luglio 2025, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2025
Data di deposito
17 luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, lett. e), legge della Regione Molise n. 20 del 10 agosto 2006
  • art. 5, comma 3, lett. d), legge della Regione Molise n. 20 del 10 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 46878

La disposizione espressa dall’art. 93 cod. delle comunicazioni elettroniche presenta natura di principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. In mancanza di tale principio, infatti, ogni regione potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto a operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti, frustrando la finalità della norma di tutela della concorrenza, di garanzia di parità di trattamento e di divieto di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore. (Precedenti: S. 246/2020 - mass. 43152; S. 47/2015 - mass. 38291; S. 272/2010 - mass. 34889; S. 450/2006 - mass. 30916-30917; S. 336/2005 - mass. 29729).In materia di ordinamento delle comunicazioni, le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principî fondamentali fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedimentali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse. (Precedente: S. 336/2005).(Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, dell’art. 5, comma 3, lett. e, della legge reg. Molise n. 20 del 2006, che impone agli operatori di telecomunicazioni, che intendano presentare istanza di autorizzazione dell’impianto, di allegare un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, si discosta dalla disciplina statale di cui all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, prescrivendo una prestazione di carattere pecuniario – qual è la stipula di un contratto a titolo oneroso, come la polizza fideiussoria richiesta – che non realizza una più accentuata semplificazione procedimentale, non è espressamente prevista, nonostante il carattere analitico e di dettaglio di molte delle previsioni codicistiche, né è ricompresa nell’elenco contenuto nell’Allegato n. 13 allo stesso codice, nella versione applicabile ratione temporis).

Massima n. 46879

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, nella versione applicabile ratione temporis, dell’art. 5, comma 3, lett. d), della legge reg. Molise n. 20 del 2006, che, al fine di presentare un’istanza di autorizzazione all’esercizio di un impianto di comunicazione elettronica, richiede all’operatore di allegare un atto d’impegno sia alla corretta manutenzione dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’ARPAM, sia al ripristino del sito al momento della sua disattivazione. La disposizione censurata non determina né un aggravamento della procedura di autorizzazione, né oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale; di converso, si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal codice di settore, avente a oggetto il corretto svolgimento del servizio, il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale e di salute della popolazione e, in caso di disattivazione, il ripristino delle aree coinvolte dagli interventi di installazione degli impianti, così mostrandosi in linea con gli obblighi sanciti, in particolare, dagli artt. 93, comma 2, 107 e 118, comma 2, cod. comunicazioni elettroniche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera e), della legge della Regione Molise 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera d), della legge reg. Molise n. 20 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella versione applicabile ratione temporis, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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