Corte costituzionale

Sentenza n. 107/2025

Corte cost., sent. 15 luglio 2025, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/2025
Data di deposito
15 luglio 2025
Data di decisione
9 giugno 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:107

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46877

L’ordinamento giuridico preclude il ricorso all’analogia in malam partem nella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e, implicitamente, dell’art. 1 cod. pen. Tale divieto non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali e costituisce, così, un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. Infatti, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge – e non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte. (Precedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 447/1998). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa, sez. pen., in riferimento all’art. 25 Cost., dell’art. 385, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l’indagato possa essere punito per l’evasione dal regime degli arresti domiciliari, nonostante la lettera della disposizione faccia riferimento esclusivamente all’imputato. La disposizione censurata deve essere letta alla luce del codice linguistico tecnico inerente al contesto temporale della sua adozione: il significato del termine «imputato», mutuato dal codice di rito allora vigente, indicava, quale soggetto attivo del reato, una figura specifica, delimitata in un preciso arco procedimentale, nel cui perimetro, in base all’attuale codice di procedura penale, rientra chi assume la qualifica di «persona sottoposta alle indagini». Nell’originario impianto codicistico, infatti, l’assunzione dello specifico status di imputato abbisognava solo di elementi, anche non particolarmente qualificati, idonei a far ipotizzare il coinvolgimento dell’individuo nei fatti oggetto del procedimento: si tratta, dunque, dello stesso soggetto, individuato con un diverso termine, onde il riferimento all’«imputato» includeva, all’epoca, il soggetto che, oggi, al di là del nomen, assume la denominazione di «indagato». Includere quest’ultimo nella fattispecie incriminatrice dell’art. 385 cod. pen., di conseguenza, non richiede il ricorso all’analogia, né si ravvisa alcuna lesione del principio di legalità nella disposizione censurata e nella sua applicazione corrente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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