Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2025

Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2025
Data di deposito
8 luglio 2025
Data di decisione
10 giugno 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Roberto Nicola Cassinelli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 23, comma 1, decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023
  • legge n. 85 del 3 luglio 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46849

Sussistono ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa, ove la prima può essere accertata soltanto in sede giudiziale e, per tale ragione, è connotata da un’ampia portata afflittiva, che trascende la dimensione della sola pena concretamente irrogata e non trova riscontro nella responsabilità amministrativa. Al carattere maggiormente afflittivo contribuiscono il fatto che il trasgressore viene sottoposto a indagini ed eventualmente a giudizio, nonché gli effetti che l’ordinamento ricollega a tali vicende. Anche sul piano meramente sanzionatorio, in linea generale, una condanna in sede penale può arrecare ulteriori conseguenze a carico del responsabile, quali le pene accessorie o l’obbligo di risarcire il danneggiato.

Massima n. 46850

Il legislatore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della proporzionalità, nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, con argomentazioni estensibili anche alle sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative, infatti, condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (Precedenti: S. 48/2024; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 117/2021 - mass. 43897; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 22/2018 - mass. 39794). La comminazione di una sanzione minima è coessenziale a tutte le sanzioni per le quali l’ordinamento prevede una cornice edittale, al fine di adeguare la sanzione alle particolarità della fattispecie concreta. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44243; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546).

Massima n. 46851

L’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella Parte I della Costituzione – specificamente, negli artt. 1, 4, 35 e 38. (Precedenti: S. 139/2014 - mass. 37946; O. 206/2003 - mass. 27768).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., nel testo modificato dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che, in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. La misura della sanzione minima non appare irragionevole né arbitraria, ma commisurata al rango del bene protetto dalla norma: la condotta sanzionata è, infatti, munita di particolare disvalore, considerando che l’omesso versamento delle ritenute si traduce nella distrazione di somme delle quali il datore di lavoro ha la disponibilità, benché facciano già ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all’erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili. Non incide su tale valutazione il fatto che la sanzione minima sia applicabile anche in caso di ammontare modesto dell’omesso versamento, che a ben vedere rientra nella ordinaria previsione di una cornice edittale; né sussiste sproporzione per l’evenienza in cui l’omissione sia dipesa da circostanze esterne non governabili dall’autore, che non rilevano ai fini della graduazione della sanzione ma, piuttosto, valgono a escludere la responsabilità qualora difetti l’elemento soggettivo. Neppure rileva la comparazione, sul piano effettuale, con la responsabilità conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale. Il rimettente, infatti, non tiene conto delle ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa e muove dal presupposto dell’automatica convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria, senza considerare il fatto che non si tratta di un automatismo, ma del frutto di una valutazione operata dal giudice nel caso concreto, sulla base di specifici presupposti, e con la possibilità che, ove la pena convertita resti ineseguita, sia disposta la revoca del beneficio con applicazione di una diversa sanzione sostitutiva. Ne consegue che la sola astratta possibilità, sul piano aritmetico e a prescindere dalla correttezza del criterio di conguaglio utilizzato, che si verifichi l’evenienza paventata dal rimettente non è significativa di una maggiore afflittività della sanzione amministrativa e, in quest’ottica, non vale a far ritenere irragionevole la previsione sanzionatoria censurata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze