Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2025

Corte cost., sent. 7 febbraio 2025, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2025
Data di deposito
7 febbraio 2025
Data di decisione
20 gennaio 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:10

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 86 del 26 giugno 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46655

Il giudizio sull’ammissibilità della richiesta referendaria è volto a verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall’art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 17/2016 - mass. 38712).La valutazione della legittimità degli atti compiuti nella fase di raccolta delle sottoscrizioni (compresa quella in via telematica ex art. 1, comma 341, legge n. 178 del 2020, come modificato dall’art. 38-quater del d.l. n. 77 del 2021, come conv.) compete all’Ufficio centrale per il referendum.

Massima n. 46656

Il limite delle “leggi tributarie” che rende inammissibile la richiesta referendaria su di esse fa riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In esso rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell’imposizione, sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo svolgimento nell’accertamento e nell’applicazione del tributo con la riscossione dello stesso. (Precedente: S. 51/2000 - mass. 25161).Il limite delle “leggi di bilancio” che rende inammissibile la richiesta referendaria su di esse fa riferimento a tutte quelle disposizioni in cui è ravvisabile uno stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio. (Precedenti: S. 12/1995 - mass. 21266; S. 2/1994 - mass. 20165).

Massima n. 46657

Il referendum nel suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e nel suo valore nel sistema, consiste in una scelta, che viene meno quando la libertà di voto dell’elettore sia coartata, cosa che accade non già solo nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, più subdoli e multiformi di violenza morale, ma altresì nei casi di formulazione, né semplice, né chiara.Nelle consultazioni popolari, e perciò anche in quelle referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua inconfondibilità. (Precedenti: S. 28/1987; S. 27/1981 - mass. 9383).Il quesito deve essere chiaro e univoco quanto al suo oggetto; chiarezza e univocità sono desumibili dalla finalità incorporata nel quesito, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Tutto ciò per garantire la libera e consapevole espressione del voto da parte dell’elettore, al fine di assicurare il rispetto degli artt. 1 e 48 Cost. (Precedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 49/2022 - mass. 44677; S. 28/2017 - mass. 39530; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 24/2011 - mass. 35366).Ai fini dell’ammissibilità occorre considerare non la finalità soggettiva dei promotori, bensì quella obiettiva della richiesta referendaria. (Precedente: S. 51/2022 - mass. 44663).Deve evitarsi che il referendum abrogativo si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. (Precedenti: S. 56/2022 - mass. 44684; S. 16/1978).Quando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicità, chiarezza e coerenza, è illusorio credere che la campagna referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello che è complesso, chiaro quello che è oscuro, coerente quello che è contraddittorio. Infatti, la possibilità di scelta degli elettori può apparire fittizia, non essendo in realtà ad essi data altra possibilità di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o scegliere di non scegliere (Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44677; S. 26/1987 - mass. 4036; S. 27/1981 - mass. 9383).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. L’oggetto originario della richiesta referendaria era costituito dalla legge n. 86 del 2024, il cui impianto è stato profondamente modificato dalla sentenza costituzionale n. 192 del 2024, con interventi di tipo caducatorio, sostitutivo e additivo, nonché con decisioni interpretative di rigetto. Benché la legge n. 86 del 2024 non abbia natura tributaria e neppure possa essere ricompresa nella categoria delle leggi di bilancio nonché vada escluso che essa sia costituzionalmente necessaria od obbligatoria ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., tuttavia la richiesta referendaria volta alla sua abrogazione totale presenta caratteri peculiari, a seguito della indicata sentenza n. 192 del 2024. A fronte di questo intervento, se l’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione ha ritenuto che, nonostante il massiccio effetto demolitorio determinato dalla pronuncia, fosse ancora vigente un fondo regolativo idoneo a concretare la permanenza della materia referendaria, ciò non costituisce condizione altrettanto sufficiente a consentire l’ammissibilità del referendum, quanto alla possibilità di esprimere un voto libero e consapevole. Il quesito infatti si dimostra – sotto il profilo sostanziale – privo di chiarezza quanto al suo oggetto, in quanto la sentenza n. 192 del 2024 – stabilendo che l’attribuzione di ulteriore autonomia alle regioni debba riguardare specifiche funzioni e non materie o ambiti di materie e che la richiesta di funzioni debba essere adeguatamente motivata dalle regioni; censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di “nuovi” criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge; incidendo sulla definizione delle materie “no-LEP” – ha eliminato gran parte del disposto normativo di cui alla legge n. 86 del 2024, incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo di difficile individuazione e ciò si riflette sulla comprensibilità del quesito da parte del corpo elettorale, oltreché sul fine ultimo, o ratio, della stessa richiesta referendaria. Pertanto risulta obiettivamente oscuro per l’elettore l’oggetto del quesito, sostanzialmente non decifrabile e privo di chiarezza quanto alla sua finalità, con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato, distorcendo l’uso corretto – e ragionevole – di questo importante strumento di democrazia. Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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