Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2025

Corte cost., ord. 1° luglio 2025, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2025
Data di deposito
1° luglio 2025
Data di decisione
5 maggio 2025
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 4, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 5, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 6, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024
  • art. 7, legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
  • art. 4, decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
  • art. 16-bis, decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021
  • legge n. 233 del 29 dicembre 2021
  • art. 2, comma 1, lett. o), decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
  • art. 15, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
  • art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016
  • art. 149-bis, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 12, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 17, paragrafo 1, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 17, paragrafo 2, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 17, paragrafo 3, direttiva UE n. 23 del 26 febbraio 2014
  • art. 12, paragrafo 1, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
  • art. 12, paragrafo 2, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
  • art. 12, paragrafo 3, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
  • art. 28, paragrafo 1, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
  • art. 28, paragrafo 2, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014
  • art. 28, paragrafo 3, direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014

Massime

Massima n. 46801

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedente: O. 29/2025 - mass. 46693).(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’ art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l) ed s), Cost., nonché in relazione agli artt. 2, comma 1, e 4 del d.lgs. n. 141 del 1999, all’art. 16-bis del d.l. n.152 del 2021, come conv., all’art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed agli artt. 2, comma 1, lett. o, 4, comma 1, 15 e 16, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione agli artt. 12, par. 1, 2, e 3, e 28, par. 1, 2 e 3, della direttiva 2014/24/UE e agli artt. 12 e 17 par. 1, 2 e 3 della direttiva 2014/23/UE – degli artt. da 1 a 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2024, i quali prevedono la costituzione di una società con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato nell’ambito territoriale unico regionale, costituendo, a tal fine, una Società partecipata, assegnando ai comuni interessati, in base al coinvolgimento infrastrutturale, finanziamenti regionali; e che la Regione Puglia trasferisca gradualmente, a titolo gratuito, quote delle azioni dell’Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni che si impegnano a trasferirli alla Società. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è motivata dall’approvazione della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, il cui art. 241 ha apportato modifiche alle norme impugnate in linea con il quadro normativo statale di riferimento)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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