Corte costituzionale

Ordinanza n. 176/2025

Corte cost., ord. 28 novembre 2025, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
176/2025
Data di deposito
28 novembre 2025
Data di decisione
6 ottobre 2025
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:176

Parametri

Massime

Massima n. 47074

Va riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare, in via definitiva, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (Precedenti: O. 140/2025 - mass. 46819; O. 34/2024 - mass. 46021; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass. 45357).La Camera dei deputati è legittimata passiva ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 204/2023 - mass. 45848; O. 154/2023 - mass. 45694). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati – doc. IV-ter, n. 6-A – , con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6 maggio 2019, nei confronti di Alex Marini, all’epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili. Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).

Massima n. 47075

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche all’altra Camera del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. (Precedenti: O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38564).(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati - doc. IV-ter, n. 6-A , va disposta la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare) (Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38464).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Corte d'appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Ancona;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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