Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/2025
Corte cost., ord. 18 novembre 2025, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/2025
- Data di deposito
- 18 novembre 2025
- Data di decisione
- 6 ottobre 2025
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:168
Parametri
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 47145
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del tribunale, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 25/2013 - mass. 36921).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, dal Senato per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, con il quale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ha dichiarato inter alia l’utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014, da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del Tribunale di Modena, ad esserne parte. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del contendere, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall’art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio).
Massima n. 47146
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato, è opportuna la notificazione anche all’altra Camera, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, va disposta la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del ricorso anche alla Camera dei deputati, stante, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare). (Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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