Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2025
Corte cost., ord. 29 luglio 2025, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2025
- Data di deposito
- 29 luglio 2025
- Data di decisione
- 7 luglio 2025
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:140
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 46819
Va riconosciuta la legittimazione attiva del tribunale a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 34/2024 - mass. 46021; O. 204/2023 - mass. 45848; O. 175/2023 - mass. 45716; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass.45357; O. 1/2023 - mass. 45273).Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volontà in ordine all’applicazione delle prerogative di cui all’art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2024 - mass. 46021; O. 175/2023 - mass. 45716; O. 34/2023 - mass. 45357; O. 1/2023 - mass. 45273).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza, sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – doc. IV-quater, n. 3 –, si è ritenuto che le dichiarazioni per le quali Matteo Renzi, all’epoca senatore, è imputato dinanzi al Tribunale ricorrente del delitto di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, cod. pen., siano state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale a promuovere conflitto e quella del Senato a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Potenza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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