Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2025
Corte cost., ord. 25 luglio 2025, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2025
- Data di deposito
- 25 luglio 2025
- Data di decisione
- 7 luglio 2025
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:133
Parametri
- art. 68, comma 2, Costituzione
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 47129
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità delle prerogative di cui all’art. 68, secondo e terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 232/2003 - mass. 27948).Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero – e, in particolare, del procuratore della Repubblica – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. (Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209).Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, spetta alla Corte costituzionale, al di là della formale indicazione del ricorrente, l’identificazione dell’“organo interessato” cui l’atto asseritamente invasivo va imputato, con conseguente notificazione del ricorso a quest’ultimo, non esistendo, nei giudizi in esame, alcuna forma di vocatio in ius. (Precedente: S. 420/1995 - mass. 22712).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell’art. 68, secondo e terzo comma, Cost., dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per avere quest’ultima richiesto al GIP del medesimo Tribunale e poi eseguito – senza previa autorizzazione del Senato stesso – attività di intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare nei locali della segreteria politica di Valeria Sudano, senatrice all’epoca dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, tra l’altro, di L.R.L. S., suo partner convivente. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica, ad esserne parte. Altresì legittimato passivo è il GIP del Tribunale di Catania che ha emesso i decreti autorizzativi delle intercettazioni di cui il ricorrente chiede l’annullamento. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del contendere, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni presidiata dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost., che richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento a perquisizioni domiciliari nonché ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni).
Massima n. 47130
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato, va disposta la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del ricorso anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. (Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38464).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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